IMU 2018: ecco quali sono gli immobili esenti

Scade il 17 dicembre 2018 il termine per il versamento del primo acconto ai fini IMU, l'imposta municipale unica. Com'è noto, la prima casa è ormai definitivamente esente da IMU e TASI (a patto che siano rispettati i criteri previsti dalla legge), di seguito vediamo gli altri casi di esenzione. Le abitazioni principali, non di lusso, sono esenti IMU, l'abitazione principale non di lusso è quella con categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9.
Le relative pertinenze godono delle agevolazioni relative all'abitazione principale, nel limite di una unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto unitamente all’unità principale (l’ulteriore pertinenza della stessa categoria catastale non gode delle agevolazioni legate all'abitazione principale).
 
Ricordiamo che si considera abitazione principale l'immobile utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.
L'esenzione, invece, si applica per entrambi gli immobili se i coniugi hanno stabilito l'abitazione principale in due comuni diversi (Risposte del 20.01.2014 del Ministero Economia e Finanze).
 
Vi sono dei casi in cui l'immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi non deve pagare l'IMU. Alcuni casi sono previsti dalla legge, altri possono essere disposti dal comune (e quindi vanno verificati caso per caso):
  • equiparazione prevista dal Comune
  • unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata
  • equiparazione prevista dalla legge

    • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse (dal 2016) quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
    • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008
    • casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
    • unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:
      – in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
      – dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
      – del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
      – appartenente alla carriera prefettizia;
      per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
    • la sola unità immobiliare:
      – posseduta da cittadini italiani: non residenti in Italia, iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
      – posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;
      – a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

L'equiparazione ad abitazione principale, che poteva essere disposta dal comune, nel caso di unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta (figlio o genitore), è stata abrogata con la Legge di stabilità 2016. In sostituzione di essa, è stata disposta la riduzione della base imponibile Imu del 50%, di cui si tratterà nel paragrafo successivo.

Sono inoltre esenti dall'IMU:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti, fari ecc….);
  • fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis D.p.r. 601/73 (come musei, biblioteche, archivi …);
  • fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis D.l. 557/93), necessari allo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
  • immobili merce, ossia quelli destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. L'esenzione opera fino a che permane tale destinazione e finché tali immobili non sono locati;
  • immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:

    • assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
    • dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);
  • fabbricati colpiti dagli eventi sismici:

    • del 2009 dell'Abruzzo (l'esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità);
    • del 2012 dell'Emilia, Veneto e Lombardia (l'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31.12.20172);
    • del 24.08.2016 dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (l'esenzione opera a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione/agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2020).

Per quanto riguarda i terreni agricoli, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto l'esenzione per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Sono esenti Imu anche i terreni agricoli situati in area di montagna o collina, secondo i criteri stabiliti con C.M. 9/1993.
Per stabilire se un terreno ricade in un area di montagna o collina bisogna pertanto fare riferimento alla Circolare 9/1993, che suddivide i terreni secondo questi parametri:

  • quelli in cui, accanto al comune, non è riportata alcuna annotazione, sono esenti completamente;
  • quelli in cui, accanto al comune, è riportata l'annotazione "parzialmente delimitato", con la sigla "PD", l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.

Sono poi esenti Imu anche i terreni

  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso;
  • ubicati nelle isole minori (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015).

 

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