Conciliazione vita-lavoro: ecco lo schema di decreto attuativo

Il Governo ha affidato alla Presidenza della Camera lo scosro 31 marzo 2015 uno schema di decreto recante misura per la conciliazione delle esigenze di cura di vita e di lavoro , per attuare in particolare l’art.1 commi 8,9 e 11 della legge n. 183/2014 (c.d. Jobs act).
Il Parlamento deve ora esprimersi entro 30 giorni, trascorsi i quali il Governo potrà emanare il decreto autonomamente. Ricordiamo che i decreti attuativi del Jobs act dovrebbero essere pubblicati entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della legge delega (10 dicembre 2014.
Le novità più importanti riguardano  l’allargamento dei diritti ad indennità economiche  e a permessi dal lavoro nei periodi di maternità /paternità. Ad esempio:
  • in caso di parto anticipato i giorni di congedo non goduti possono essere fruiti successivamente anche oltre il limite complessivo di cinque mesi prevgisti dopo il parto dalla normativa attualmente in vigore.
  • Inoltre in caso di ricovero del neonato  in ospedale nel periodo di congendo dell ala madre può chiedere la sospe zione del congedo stesso per usfruirìne al momento del a dimissione del bambino
  • l’indennità di maternità è corrisposta anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per colpa grave o cessazione di attività dell’azienda o scadenza del termine del contratto di lavoro (art. 54 Comma 3 Dlgs.151/2001
  • Il congedo di paternità può essere usufruito anche nel caso di madri lavoratrici autonome , imprenditrici agricole, coltivatrici con le stesse modalità ora previste  per le lavoratrici dipendenti e  da padri lavoratori autonomi, liberi professionisti
  • il diritto di assentarsi  per congedo parentale previsto all’art 32 del dlsg 151 si amplia dagli attuali 8 ai primi 12 anni di vita del figlio. l’indennità del 30% della retribuzione è assicurata per i congedi entro i sei , non più tre anni di vita del figlio , che arrivano a 8 in caso delle retribuzioni più basse .
In materia di sostegno al telelavoro il decreto prevede che il numero di lavoratori ammessi al telelavoro in ragione di esigenze di cure parentali resti escluso dai limiti numerici cui è sosttoposta l’azienda datrice di lavoro  per alcune normative particolari.
Viene anche introdotto un congedo  retribuito  fino a tre mesi,  e valido per il conteggio dell’anzianità e delle ferie, in caso di misure di protezione della donna  dalla violenza di genere.
 
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