Contributi Inps Gestione separata 2016

L'Inps con Circolare del 29 gennaio 2016 n. 13 ha definito anche per quest'anno le aliquote contributive, il massimale e minimale di reddito per l'anno 2016 per gli iscritti alla Gestione separata.

L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2016 al 31%.

L’art. 1, comma 203 della Legge  28 dicembre 2015 n. 208 ha confermato per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni), al 27% anche per l'anno 2016.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) al comma 491 ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett.g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2016, è stabilita al 24%.

Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).

Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2016 sono complessivamente fissate come segue:

Liberi Professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

27,72%
(27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

31,72%
(31,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rimanda alla circolare n. 7/2007.

Ripartizione dell’onere contributivo

Aziende committenti
Come è noto, la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

Liberi professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2015, primo e secondo acconto 2016).

Massimale
Per l'anno 2016 il massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 335/95, è pari a € 100.324,00.
Pertanto, le aliquote si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo
Per l'anno 2016 il minimale di reddito previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24 per cento, avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari a:

  • € 4.309,91 (di cui € 4.197,96 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 27,72 per cento
  • € 4.931,83 (di cui € 4.819,88 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 31,72 per cento.

Reddito minimo annuo

Aliquota

Contributo minimo annuo

€ 15.548,00

24%

€ 3.731,52

€ 15.548,00

27,72 %

€ 4.309,91 (IVS 4.197,96)

€ 15.548,00

31,72 %

€ 4.931,83 (IVS 4.819,88)

Come è noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell'anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (ai sensi dell'art. 2, comma 29, legge n. 335/95).

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