Contributi Inps Gestione separata 2018

L'Inps con Circolare del 31 gennaio 2018 n. 18 ha definito anche per quest'anno le aliquote contributive, il massimale e minimale di reddito per l'anno 2018 per gli iscritti alla Gestione separata.

Per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2018 al 33%.

La legge 22 maggio 2017, n. 81 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento (circolare n. 122/2017 – nota 2).

Tale aliquota si aggiunge a quelle attualmente in vigore pari a:

  • 0,50 per cento, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della Legge n. 449/1997 (utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, comma 788, della legge finanziaria 2007, n. 296/2006);
  • 0,22 per cento, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della citata legge finanziaria 2007, n. 296/2006.

A decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.

Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già` assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità`, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72 per cento (vedi messaggio n. 27090/2007).

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2018, è confermata al 24% per entrambe le categorie (Collaboratori e figure assimilate e Liberi professionisti).

Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l'anno 2018 sono complessivamente fissate come segue:

Liberi Professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

25,72%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 34,23%
(33,00 + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rimanda alla circolare n. 7/2007.

Ripartizione dell’onere contributivo

Aziende committenti
Come è noto, la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi e` in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si ricorda quanto illustrato nella circolare n. 23 del 8 febbraio 2013 e messaggio n. 8460/2013.

Liberi professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo e secondo acconto 2018).

Massimale

Per l'anno 2018 il massimale di reddito è pari a € 101.427,00.
Pertanto, le aliquote si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo

Per l'anno 2018 il minimale di reddito è pari a € 15.710,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24 per cento, avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.770,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari a:

  • € 4.040,61 (di cui € 3.927,50 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti per i quali si applica l’aliquota del 25,72%;
  • € 5.297,412 (di cui € 5.184,30 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 33,72%;
  • € 5.377,533 (di cui € 5.184,30 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l’aliquota al 34,23%.

Reddito minimo annuo

Aliquota

Contributo minimo annuo

€ 15.710,00

24%

€ 3.770,40

€ 15.710,00

25,72 %

€ 4.040,612 (IVS 3.927,50)

€ 15.710,00

33,72 %

€ 5.297,412 (IVS 5.184,30)

€ 15.710,00 34,23 % € 5.377,533 (IVS 5.184,30)

Come è noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell'anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (ai sensi dell'art. 2, comma 29, legge n. 335/95).

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