Decreto Riders e crisi aziendali in Gazzetta

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale probabilmente l'ultimo atto legislativo del "vecchio" Governo Conte, deliberato nel consiglio dei Ministri del 6 agosto 2019, il DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101 contenente disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, che entrano in vigore (per la maggior parte) da oggi.

Il provvedimento si occupa di due temi molto diversi :

  1. la tutela del lavoro dei riders (Capo I), i fattorini che consegnano beni a domicio con una organizzazione gestita da piattaforme digitali  . E' previsto che vengano considerati lavoratori parasubordinati, come previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2015 (Jobs act). Il decreto prevede tutele retributive e in tema di sicurezza . In particolare:

    • il compenso puo essere parzialmente fisso e parzialmente a cottimo ma non  in misura prevalente sul totale  purché  il lavoratore accetti almeno una chiamata all'ora . Il concetto della parasubordinazione era stato  già  indicato da molte pronunce della giurisprudenza  La norma lascia pero spazio a  contrattualizzazioni di tipo diverso in presenza di  elementi specifici da valutare caso per caso nella contrattazione collettiva
    • i lavoratori dovranno essere coperti dalla assicurazione  Inail contro infortuni sul lavoro e le malattie professionali
    • l’azienda che utilizza i riders  sarà sottoposta agli altri obblighi  previsti nel Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
       
  2. Al Capo II sono elencate diverse misure di finanziamento per  risolvere l’emergenza occupazionale  in alcune crisi industriali (  stanziamento di 3,5 milioni per le aree di crisi complessa in Sardegna;Termini Imerese (ex Fiat)  Isernia )  (1 milione, Whirlpool).

Gli articoli del decreto entrano in vigore in momenti diversi :

  • da oggi  si applica la parte  del capo I che modifica il d.lgs 81 2015, sulla qualificazione  dei riders   e  il capo II, relativo alle crisi aziendali  
  • Dopo 180 giorni dall’approvazione della legge di conversione del decreto entreranno invece in vigore le  regole sulla retribuzione per cui come detto i collaboratori potranno essere retribuiti in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente. La retribuzione base oraria dovrà essere riconosciuta a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il fattorino accetti almeno una chiamata.
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