Dichiarazione Redditi persone fisiche 2019: Modello e istruzioni

Con Provvedimento del 30 gennaio 2019 n. 23596 l'Agenzia delle Entrate ha approvato e pubblicato il modello di dichiarazione “REDDITI 2019–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2019, per il periodo d’imposta 2018, ai fini delle imposte sui redditi.

Il modello è costituito da:

  • “Fascicolo 1”, (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:

    • FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e
      la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
    • prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).
  • “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente:

    • i quadri RH, RL, RM, RT;
    • il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte;
    • il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali;
    • il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini;
    • la guida alla compilazione del modello “REDDITI 2019–PF” per i soggetti non residenti;
  • “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, infine, il quadro TR concernente il trasferimento all’estero della residenza;
  • i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Termini e modalità di presentazione della dichiarazione

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2019 deve essere presentato entro i termini seguenti:

  • dal 2 maggio 2019 al 1° luglio 2019 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 30 settembre 2019 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2019:

  1. Passaggio dai parametri e dagli studi di settore agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale: nel riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata inserita la casella “ISA” e sono state eliminate le caselle “Studi di settore” e “Parametri”. L’art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 ha disciplinato il passaggio dai parametri e dagli studi di settore agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (c.d. “ISA”). Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.
  2. Esonero dall'apposizione del visto di conformità: nel riquadro “Visto di conformità” è stata inserita la casella “Esonero dall'apposizione del visto di conformità” che deve essere barrata dai soggetti che applicano gli ISA e sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità.
  3. Deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS: il Codice del Terzo settore prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
  4. Ulteriori spese per cui spetta la detrazione del 19 per cento: è possibile detrarre dall’Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro; le spese per assicurazione contro eventi calamitosi; le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;
  5. Detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS: è possibile detrarre il 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’aliquota di detrazione è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.
  6. Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso: è innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.
  7. Sistemazione a verde: è possibile portare in detrazione dall’Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
  8. Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico: Sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65 per cento o con aliquote dell’80 o dell’85 per cento.
  9. Tassazione R.I.T.A.: da quest’anno il percettore della rendita temporanea anticipata ha facoltà di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore.
  10. Deduzione premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici: a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare.
  11. Ristrutturazioni: dal 21 novembre 2018, per alcuni interventi va effettuata la comunicazione all’ENEA.
Allegati: