Incostituzionalità della Robin Hood tax e gli effetti fiscali

L’Agenzia delle Entrate con Circolare del 28 aprile 2015 n. 18/E chiarisce gli effetti fiscali conseguenti alla dichiarazione di incostituzionalità della Robin Hood tax (RHT), l’addizionale Ires per il settore energetico.
 
Con sentenza dell’ 11/02/2015 n. 10 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del DL 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.
 
In particolare, la norma prevedeva, per determinate categorie di contribuenti che operano nel settore petrolifero ed energetico, l’applicazione di un’addizionale all’imposta sul reddito delle società (IRES), la Robin Hood Tax (RHT), con un’aliquota del 5,5%, elevata al 6,5% e ulteriormente aumentata, per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, di 4 punti percentuali, dal comma 3 dell’articolo 7 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
 
L’addizionale in questione trovava applicazione qualora, nel periodo d’imposta precedente, l’impresa avesse realizzato un volume di ricavi superiore ad euro 3 milioni ed un reddito imponibile superiore ad euro 300 mila. Si trattava di un’addizionale Ires finalizzata a colpire il conseguimento di “sovra-profitti” da parte delle aziende energetiche e petrolifere, determinati dalla crescita speculativa delle quotazioni delle materie prime, con lo scopo di perseguire finalità solidaristiche.
 
Secondo la Corte Costituzionale l’addizionale RHT costituisce una vera e propria maggiorazione dell’aliquota Ires, inoltre ha evidenziato ulteriori elementi distorsivi quali “l’assenza di una delimitazione dell’ambito di applicazione in prospettiva temporale” dell’addizionale, rendendola di fatto “strutturale”, l’inidoneità della manovra “a conseguire le finalità solidaristiche” in chiave redistributiva e l’assenza di meccanismi di controllo atti a garantire il divieto di traslazione degli oneri sui prezzi al consumo.
 
A decorrere dal 12 febbraio 2015 la norma in oggetto dichiarata incostituzionale cessa di produrre effetti giuridici.
Ciò posto, si ritiene che la declaratoria di incostituzionalità della RHT non possa produrre effetti sulle obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti relativi ai periodi d’imposta chiusi in data antecedente al 12 febbraio 2015.
Pertanto, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare sono tenuti, per il periodo d’imposta 2014, al versamento del saldo entro la scadenza naturale della Robin Hood Tax, prevista in via ordinaria il 16 del mese di giugno 2015, compreso l’obbligo di versamento degli acconti dovuti nel corso dell’anno 2014.
 
Diversamente, tali soggetti non sono assoggettati alla RHT con riferimento al periodo d’imposta 2015.
 
I soggetti il cui esercizio sociale non è coincidente con l’anno solare non saranno assoggettati alla RHT a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 12 febbraio 2015.
 
Indice della Circolare:
Premessa
Parte prima
  1. Declaratoria di illegittimità costituzionale
  2. Decorrenza ed effetti
  3. Modalità di utilizzo delle eccedenze
Parte seconda
  1. Utilizzo delle perdite pregresse in compensazione della base imponibile della RHT
  2. Rilevanza delle perdite fiscali pregresse ai fini dei presupposti applicativi della RHT
 
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