Indagini sui movimenti bancari

I dati acquisiti presso le aziende di credito, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, possono essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti.
 
La Corte di Cassazione, nella ordinanza numero 7890 del 3 aprile 2014, ha interpretato in modo rigoroso l’ambito di applicazione delle presunzioni su versamenti e prelevamenti presenti in materia di indagini finanziarie. Secondo la Suprema Corte l’attività in concreto esercitata dal contribuente non ha alcun rilievo al fine di escludere l’applicabilità delle citate presunzioni.
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