Pace fiscale: chiarimenti dell’Agenzia sulla Definizione agevolata dei PVC

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare del 9 aprile 2019 n. 7, che segue il provvedimento del 23 gennaio scorso, ha fornito chiarimenti sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Dl n. 119/2018.

Numerosi i chiarimenti forniti dal documento di prassi, in particolare in merito a:

  • le violazioni che possono essere definite,
  • gli effetti premiali e le regole per i contribuenti che intendono avvalersi dell’istituto
  • gli adempimenti del contribuente, dalla presentazione della dichiarazione al fine del perfezionamento al versamento delle imposte entro il 31 maggio 2019
  • raddoppio dei termini di decadenza,
  • regimi con esonero dichiarativo
  • e definizione agevolata delle società consolidanti.

Ricordiamo che possono essere definiti in via agevolata i processi verbali di constatazione, redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4/1929, consegnati entro il 24 ottobre 2018.

La definizione riguarda tutte le violazioni constatate nel verbale in materia di:

  • imposte sui redditi e relative addizionali,
  • contributi previdenziali e ritenute,
  • imposte sostitutive,
  • imposta regionale sulle attività produttive,
  • imposta sul valore degli immobili all’estero,
  • imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero
  • e imposta sul valore aggiunto.

Al contribuente che si avvale dell’istituto viene riconosciuto il totale abbattimento delle sanzioni e degli interessi.

Sinteticamente la disciplina delineata dall’articolo 1 del Dl n. 119/2018 prevede che:

  • la definizione del contenuto integrale del processo verbale di constatazione riguarda tutte le violazioni, riferite a ciascun periodo di imposta, constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto;
  • la notifica, entro il 24 ottobre 2018, di un avviso di accertamento o di un invito al contradditorio di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale, costituisce causa preclusiva all’accesso alla procedura;
  • i periodi di imposta definibili sono quelli per i quali al 31 dicembre 2018 non sono ancora scaduti i termini di decadenza dell’attività di accertamento, tenuto conto anche del raddoppio dei termini di cui all’articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78;
  • ai fini della definizione agevolata, il contribuente deve presentare entro il 31 maggio 2019 la relativa dichiarazione per ciascun periodo di imposta oggetto di regolarizzazione;
  • nella dichiarazione presentata è esclusa la possibilità di utilizzare a scomputo dei maggiori imponibili ulteriori perdite pregresse, di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione originaria;
  • il versamento delle imposte autoliquidate, in unica soluzione o della prima rata, va effettuato entro il 31 maggio 2019, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi. Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo ed è esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;
  • nel caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, possono avvalersi della definizione agevolata anche i soggetti partecipanti per regolarizzare le violazioni relative alla quota del reddito di partecipazione ad essi imputabile;
  • il perfezionamento della definizione agevolata avviene con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate, in unica soluzione o della prima rata, entro il termine previsto dalla norma;
  • per i periodi di imposta definibili, oggetto del processo verbale di constatazione, fino al 2015 compreso, i termini di decadenza sono prorogati di due anni.
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