Professioni sanitarie: istituiti i nuovi 17 albi, ecco il testo del decreto

Istituiti i nuovi 17 albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, con la pubblicazione in GU il Decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018 attuativo della Legge Lorenzin, che qui alleghiamo.

Tali albi si aggiungono a quelli già preesistenti dei Tecnici sanitari di radiologia medica e degli Assistenti sanitari.

Sono quindi istituiti i seguenti albi professionali:

  1. albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  2. albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  3. albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  4. albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  5. albo della professione sanitaria di dietista;
  6. albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  7. albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  8. albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  9. albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  10. albo della professione sanitaria di logopedista;
  11. albo della professione sanitaria di podologo;
  12. albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  13. albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
  14. albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  15. albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  16. albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  17. albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, e' necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale. L'iscrizione all'albo professionale e' obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

I Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale

Per l'iscrizione agli albi è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 3, ovvero i cittadini non appartenenti a un Paese dell'Unione europea
    possono iscriversi all'albo professionale se in possesso, oltre che dei presenti requisiti, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e
    s.m. e nel rispetto della normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano.
  2. avere il pieno godimento dei diritti civili;
  3. nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;
  4. laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, ai sensi dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
  5. residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine;
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