Regime forfetario 2016: il manuale delle Entrate in una circolare esplicativa

Con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate presenta un vero e proprio vademecum sulle modalità di applicazione del nuovo regime forfetario per imprenditori e professionisti di ridotte dimensioni introdotto dalla legge di stabilità 2015 (commi da 54 a 89 dell’articolo 1 della legge 190/2014), illustrando anche gli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e chiarendo i dubbi interpretativi emersi nel primo anno di applicazione.

Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, poi significativamente modificato dall’articolo 1, commi da 111 a 113, della legge n. 208 del 2015 (di seguito “legge di stabilità per il 2016”), prevede, come i precedenti regimi di favore per le piccole imprese e i piccoli professionisti, rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.

Una novità rilevante rispetto al passato, consiste nella possibilità, come per l’originario regime dei minimi, di permanere nel regime di favore senza limiti di tempo, mentre i criteri di accesso o di determinazione del reddito imponibile tengono conto delle caratteristiche del tipo di attività svolta. Ulteriori agevolazioni sono, infine, previste – questa volta “a tempo” – per coloro che intraprendono una nuova attività economica.

Per i soggetti che iniziano una nuova attività economica, a partire dal 2016, l’aliquota agevolata scende al 5% per i primi 5 anni di attività, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Tra gli ulteriori vantaggi, il regime comporta anche l’esclusione dagli studi di settore e semplificazioni ai fini Iva, come già avveniva per il regime dei contribuenti minimi e per il regime fiscale di vantaggio, i contribuenti in regime forfetario non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.

Indice della Circolare che qui alleghiamo:

1. PREMESSA
2. APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO
2.1. Ingresso e permanenza nel regime forfetario
2.2. Requisiti di accesso al regime
2.3. Cause di esclusione dal regime
2.4. modalità di accesso al regime
2.4.1. Contribuenti in attività
2.4.2. Contribuenti che iniziano l’attività
2.4.3. Comunicazione della sussistenza delle condizioni per l’applicazione del regime

3. DISAPPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO
3.1. Disapplicazione per opzione
3.1.1. Opzione per il regime ordinario
3.1.2. Effetti dell’opzione per il regime fiscale di vantaggio per coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2015
3.2. Disapplicazione per legge
3.3. Disapplicazione a seguito di accertamento

4. CARATTERISTICHE DEL REGIME FORFETARIO
4.1. Semplificazioni e adempimenti ai fini Iva
4.1.1 semplificazioni
4.1.2 Adempimenti
4.1.3. Rettifica della detrazione
4.1.4. IVA ad esigibilità differita
4.1.5. Utilizzo eccedenza credito IVA
4.2. Semplificazioni e adempimenti ai fini delle imposte sui redditi
4.2.1. Semplificazioni
4.2.2. Adempimenti
4.2.3. Adempimenti dichiarativi ai fini dell’incremento della compliance dichiarativa e dell’analisi del rischio
4.3. Determinazione del reddito imponibile
4.3.1 Componenti positivi e negativi di reddito maturati in corso di regime
4.3.2. Componenti di reddito riferiti a periodi precedenti
4.3.3. Trattamento delle perdite generatesi nei periodi di imposte precedenti
4.3.4. Le rimanenze finali e le deduzioni forfetarie maturate per effetto di altre norme
4.3.5. Cessazione dell’attività
4.3.6 La valutazione delle merci e dei beni strumentali nei passaggi di regime
4.3.7. Calcolo delle detrazioni
4.4. Applicazione dell’imposta sostitutiva

5. LE AGEVOLAZIONI PER I SOGGETTI CHE INIZIANO UNA NUOVA ATTIVITA’
6. SANZIONI

Allegati: