Trasformazione in credito d’imposta delle DTA IRAP iscritte in bilancio

L’Agenzia delle Entrate con Circolare del 16 giugno 2014 n. 17/E fornisce chiarimenti in merito alla disciplina del credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014.
 
Si ricorda che l’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 225/2010 (“Decreto milleproroghe”), ha introdotto la disciplina della trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate (“DTA”) iscritte in bilancio, relative alle svalutazioni di crediti – non ancora dedotte ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del TUIR – e al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d’imposta.
 
La disciplina originaria è stata successivamente modificata dall’articolo 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Decreto Monti), il quale ha altresì previsto la conversione delle DTA iscritte in presenza di perdite fiscali rilevanti ai sensi dell’articolo 84 del TUIR.
 
L’articolo 1, commi da 167 a 171 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha ulteriormente esteso l’ambito applicativo della disciplina in esame relativamente alle DTA IRAP afferenti ai medesimi componenti negativi [svalutazione crediti, ammortamento/svalutazioni dell’avviamento e delle altre attività immateriali] in caso di:
1. perdita civilistica;
2. valore della produzione netta negativo.
 
Fermo restando quanto già chiarito con la risoluzione n.94/E del 22 settembre 2011 e con la circolare del 28 settembre 2012, n. 37/E, con la presente Circolare vengono forniti ulteriori chiarimenti in ordine al regime di trasformazione in credito d’imposta delle DTA iscritte in bilancio, con particolare riguardo a quelle afferenti all’imposta regionale sulle attività produttive (DTA IRAP).
 
 
Indice della Circolare:
1. PREMESSA
2. TRASFORMAZIONE IN CREDITO D’ IMPOSTA DELLE DTA IRAP IN CASO DI PERDITA DI ESERCIZIO (COMMI 55 E 56)
3. TRASFORMAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA DELLE DTA IRAP IN CASO DI VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA NEGATIVO(COMMA 56-BIS.1)
4. ASPETTI APPLICATIVI
5. MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA (COMMA 57)
6. ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE NORMATIVE E PERIODO TRANSITORIO
 
Allegati:

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