ACE 2020: ripristinata l’ACE nella Legge di bilancio 2020

Per la serie "a volte ritornano" ecco che si rivede l'ACE.  La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) al comma 287 dell'articolo unico reintroduce l'ACE e fissa l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nazionale del nuovo capitale proprio all'l,3 per cento. Il coefficiente di deduzione scende così dall'1,5% previsto per il 2018 all'1.3% previsto per il 2019 e per gli anni a seguire. 

In particolare la norma ripristina, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (in sostanza, dal 2019), l'applicazione del cd. meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica – ACE abrogato dalla legge di bilancio 2019. La disciplina viene ripristinata attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni che avevano soppresso la disciplina dell'ACE, per sostituirla con diverse misure di incentivo alle imprese, legato al reinvestimento degli utili. La disciplina pertanto non è stata modificata dalla Legge di bilancio, pertanto è possibile "appoggiarsi" su prassi consolidate nel tempo e sulle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate in questi anni.

La reintroduzione dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) il cui scopo è incentivare la patrimonializzazione delle imprese, permette di prendere in considerazione gli incrementi patrimoniali effettuati dal 2011 al 2018.  Il beneficio ACE (Aiuto alla Crescita Economica), previsto sia per i soggetti Ires che per i soggetti Irpef, va indicato nella dichiarazione dei redditi compilando il quadro RS. Per quanto riguarda i soggetti IRPEF, possono beneficiare dell’ACE le imprese individuali e le società di persona in contabilità ordinaria per obbligo o per opzione.

Com'è noto l'agevolazione ACE “trasforma” in una deduzione dal reddito complessivo netto, parte dell’incremento di capitale proprio dell’impresa moltiplicato per un coefficiente fissato annualmente dal governo. 

Il calcolo dell'importo deducibile si effettua a partire dalla sommatoria dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l'incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell'ACE. L’importo deducibile viene quindi individuato moltiplicando tale base per un’aliquota percentuale, che viene fissata all'1,3 per cento dall'articolo in esame.

Pertanto il beneficio è il seguente: su 100.000 di incrementi patrimoniali per le imprese, la percentuale dell'1,3% non viene sottoposta a tassazione (1.300 euro).