Affitti brevi: 24 ore per comunicare i dati dell’inquilino

In sede di conversione in Legge del cd. Decreto sicurezza ( DL 113/2018 – Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza)  è stato aggiunto l'articolo 19-bis: Interpretazione autentica dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che prevede che l’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, (TULPS) si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. Si ricorda che l'articolo in commento prevede che possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti

  • i gestori di esercizi alberghieri
  • i gestori di strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte,
  • i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze
  • gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma. 

Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare.

In generale, tutti i soggetti locatori, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo devono comunicare alle questure territorialmente competenti le generalita' delle persone alloggiate. La comunicazione deve essere effettuata tramite il servizio della Polizia di Stato "Alloggiati web". Infatti, nel 2006 è stata avviata la gestione informatizzata dei dati delle persone alloggiate che consente ai gestori delle strutture ricettive la comunicazione, di tali dati, utilizzando un collegamento ad internet in modo del tutto gratuito.

In base a quanto previsto con il decreto sicurezza, quindi la comunicazione alla Questura si applica anche a chi affitta o subaffitta una stanza di casa per una sola notte. 

Si conclude segnalando che con finalità di sicurezza e di prevenzione del terrorismo, il decreto pone in capo agli esercenti di attività di autonoleggio di veicoli senza conducente l'obbligo di comunicare i dati identificativi dei clienti. La comunicazione avviene contestualmente della stipula del contratto e comunque con "congruo anticipo" rispetto al momento della consegna del veicolo; tali comunicazioni sono riscontrate con i dati già disponibili presso il CED interforze, all'esito del quale possono essere inviate segnalazioni alle Forze di polizia per gli ulteriori controlli.