Agevolazioni premi di risultato: Fondazione studi contesta l’Agenzia

Nella circolare di approfondimento pubblicata ieri dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro  viene contestata la posizione dell'Agenzia delle entrate in merito alla modalità di applicazione della tassazione agevolata prevista  sui premi di risultato introdotta dalla legge di stabilità 2016 . I consulenti affermano infatti che stando all' interpretazione dell'Agenzia  presentata nella  risoluzione 19 ottobre 2018, n.78/E, la tassazione agevolata sarebbe applicabile esclusivamente se,
nel periodo congruo considerato, si verificasse il raggiungimento di uno  degli obiettivi concordati nell’accordo aziendale, misurato in termini incrementali rispetto ad un determinato dato storico già registrato a  consuntivo. 

Il presupposto dell’incremento, afferma la circolare,   rispetto ad un periodo storico per la  fruizione dell’agevolazione, preteso dall’Agenzia delle Entrate  non può essere condiviso per una serie di ragioni  sia logiche che storiche che di lettura del dato normativo. Di fatto i Consulenti del lavoro difendono la centralità della contrattazione collettiva sia nazionale che aziendale  che deve poter definire i criteri di competitività da raggiungere nel momento della negoziazione, indipendentemente dai dati storici. 
La circolare afferma che il regime agevolato in argomento  nasce dal  Patto sul Lavoro del 1993, momento in cui  la  contrattazione collettiva ha iniziato ad assumere un ruolo determinante  , anche per le nuove necessità portate dalla progressiva europeizzazione del paese e un’economia sempre più globalizzata. Uno dei maggiori elementi di innovazione, si ricorda, fu il decentramento contrattuale attraverso l’introduzione della contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale,  come strumento per mantenere sotto  controllo l’inflazione, mediante la ridistribuzione degli incrementi di  competitività  delle aziende. Tale variabilità  non può non essere differenziata, a seconda dei momenti storici territoriali e in ragione delle condizioni aziendali:  in base alla congiuntura gli incentivi possono avere lo scopo di incrementare le condizioni di competitività sul mercato ma  anche solo   quello di mantenere o non peggiorare  il livello di competitività raggiunto.   La misurazione dell’obiettivo in termini incrementali  rispetto ad un determinato dato storico determinerebbe la sostanziale inutilità dell'attività  negoziale. 

Inoltre dal punto di vista puramente teorico  la ricerca di un  miglioramento costante, senza  limiti,  risulterebbe   inaccettabile per lo stress continuo  e incogruo posto sui lavoratori. 

Secondo gli esperti della Fondazione studi inoltre la posizione dell’Agenzia delle Entrate non legge correttamente la norma  che non affermerebbe la centralità del confronto  con il dato storico precedente;  la locuzione citata dall'Agenzia che richiede l'incremento  "rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo" si dovrebbe  leggere come riferita  al periodo di osservazione dei risultati che deve essere definito nel contratto,   e non alla obbligatorietà della comparazione.

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