Immigrazione: le novità del decreto Sicurezza

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018, la legge n. 132 del 1° dicembre 2018, di conversione del decreto legge n. 113/2018 con le disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Vediamo le principali novità in tema di immigrazione : 

– Permesso di soggiorno per motivi umanitari: sostituisce il permesso di soggiorno per motivi umanitari, con permessi di soggiorno "speciali" che possono essere rilasciati in caso di condizioni di salute di eccezionale gravità, situazioni contingenti di calamità nel Paese di origine, atti di particolare valore civile, oltre ai casi già previsti dal testo unico sull'immigrazione. A giudicare circa le controversie relative al rilascio di questi permessi sono competenti le sezioni specializzate in materia di immigrazione che decidono con rito sommario di cognizione;
– Contrasto all’immigrazione clandestina: sono previste novità che incidono sul trattenimento dello straniero, quali:

  • il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara al fine di assicurare una tempestiva messa a punto dei Centri medesimi e l'attribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) della funzione di vigilanza collaborativa ;
  • la previsione di forme di pubblicità delle spese di gestione dei centri;
  • l'introduzione di due nuove ipotesi di trattenimento degli stranieri che abbiano presentatodomanda di protezione internazionale: la prima negli hotspot per determinare l'identità o la cittadinanza; la seconda nei Centri di permanenza e rimpatrio in caso non sia stato possibile determinare l'identità o la cittadinanza;
  • la possibilità di trattenere temporaneamente lo straniero in attesa dell'esecuzione del provvedimento di espulsione in luoghi diversi dai Centri di permanenza per il rimpatrio, in mancanza di disponibilità di posti;
  • è disposto il prolungamento da 90 a 180 giorni del periodo massimo di trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR);

– Familiari stranieri: i familiari stranieri conviventi di diplomatici possano svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, previa comunicazione tramite i canali diplomatici;

– Asilo politico: ci sono misure che concernono i richiedenti asilo e incidono sulle procedure per la concessione o il diniego della protezione internazionale (ossia lo status  di rifugiato o quello di beneficiario di protezione sussidiaria) e sono finalizzate, prevalentemente, alla semplificazione e alla riduzione dei tempi di esame della domande di asilo. 

Si prevede, inoltre, una nuova causa di inammissibilità della domanda di asilo (la domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale) e la limitazione, in determinati casi, della sospensione del procedimento di espulsione in pendenza di un ricorso sulle decisioni delle commissioni territoriali. Così come è introdotta una causa di rigetto della domanda, qualora in una parte del territorio del Paese d'origine il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi. 

– Status di rifugiato: ci sono misure che riguardano coloro ai quali è già stato riconosciuto lo status di rifugiato. In primo luogo, viene ampliato il novero dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano la revoca (e il diniego) di tale status, includendovi ulteriori ipotesi delittuose. V

Accoglienza migranti: ci sono norme che coinvolgono l'accoglienza dei migranti, il cui sistema di accoglienza viene complessivamente ristrutturato prevedendo, tra l'altro, che il sistema SPRAR sia riservato esclusivamente ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati e non anche, come in precedenza, ai richiedenti asilo.