Affrancamento partecipazioni: imposta sostitutiva da versare entro il 1° luglio

Versamento dell'imposta sostitutiva in scadenza in caso di affrancamento di partecipazioni. In particolare, gli esercenti attività d'impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno effettuato operazioni straordinarie o traslative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e si avvalgono della facoltà di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad

  • avviamenti,
  • marchi d’impresa
  • altre attività immateriali

iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite e iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinarie o traslative, devono versare in un’unica soluzione l’imposta sostitutiva di Irpef/Ires e Irap, con aliquota del 16%, senza alcuna maggiorazione.

Si ricorda che il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1843.