Anticipo TFR lavoro domestico e tredicesima entro fine anno

Il contratto per il lavoro domestico prevede al possibilità per il lavoratore di richiedere il versamento del TFR maturato fino a quel momento non solo alla fine del rapporto di lavoro  ma anche come anticipo,  in forma annuale. Il datore di lavoro è tenuto a pagarlo in questi casi entro la fine del mese di dicembre . La misura massima è il 70 % di quanto maturato  ma si puo anche  concordare fra le parti il versamento del 100% di quanto maturato.  Ricapitoliamo gli aspetti principali:

  • puo' essere richeisto una volta l'anno
  • non è necessaria la giustificazione della richiesta come succede per la generalità dei lavoratori 
  • la somma viene calcolata sul totale di quanto accantonato : il ccnl prevede, a partire dal 1990  il calcolo sulle retribuzioni mensili percepite  ( + valore di vitto e alloggio, se presenti)  divise per 13,5. Il totale viene poi rivalutato  con un valore fisso del 1,5% e con il 75% del valore variabile legato all'inflazione ,  calcolato annualmente dall'ISTAT , escludendo l'ultimo anno di  rapporto. Per i periodo precedenti vigono due altri sistemi di calcolo : uno fino al 31.5.1982, uno fino al 31.12.1989.
  • Il datore di lavoro domestico  non  è sostituto di imposta  non effettua la ritenuta  IRPEF sull'anticipo  ma la riporta sulla dichiarazione sostitutiva annuale . 
  • I lavoratori che ricevono un acconto sul TFR devono presentare il Modello Redditi PF indicando l'acconto come reddito soggetto a tassazione separata  nel Quadro RM . L'imposta sostitutiva prevista è pari al 20%  a titolo di acconto. Entro 5 anni l'agenzia provvede a riliquidare la somma sulla base dei redditi totali percepiti. Si ricorda che il lavoratore domestico che percepisca meno di 8mila euro annui  e non riceva alcun acconto di TFR  non è obbligato a presentare la dichiarazione.  
  • E' consigliabile anche se non obbligatorio informare il lavoratore domestico delle modalità di calcolo del TFR con un documento scritto in due copie, di cui una,  sottoscritta dal lavoratore, resta al datore di lavoro.