APE Sociale 2019: scadenza domande

Con la circolare n. 15 2019 l'INPS fornisce le istruzioni per l'applicazione della proroga dell'APE Sociale prevista dal  decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.  Inoltre vengono forniti chiarimenti riguardo alla decorrenza delle indennità per i soggetti che, anche essendo in possesso della relativa certificazione, non abbiano presentato domanda del beneficio entro la data del 31/12/2018.

La circolare si occupa in particolare di:

1. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione APE sociale (articolo 18)

1.1 Destinatari (articolo 18, primo periodo)

1.2 Modelli di domanda, istruzioni applicative, termini per il monitoraggio e decorrenza dei trattamenti (articolo 18, ultimo periodo)

1.3 Finanziamento della misura. Incrementi dell’autorizzazione di spesa e soppressione del Fondo APE sociale previsto dal comma 167 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (articolo 18, secondo periodo)

2. Decorrenza dell’indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e successive modificazioni per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione”.

La circolare  precisa che il modello di domanda per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio sono gli stessi già in uso nel 2018 ed è reperibile sul sito www.inps.it (v. messaggio 402/2019)

Le domande di verifica delle condizioni andranno presentate entro il 31 marzo 2019; e successivamente entro il  15 luglio 2019   e 30 novembre  2019 e l'INPS ne fornira l'esito rispettivamente entro il 30 giugno 2019,15 ottobre 2019 e 31 dicembre 2019.

Tra i diversi scaglioni di richiesta l'istituto di previdenza effettuerà il monitoraggio della disponibilità residua delle risorse finanziarie.

Per quanto concerne il monitoraggio, le domande di verifica saranno valutate in base ai criteri di priorità già illustrati al paragrafo 5.4 della circolare n. 100/2017.

L'istituto ricorda che l’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.