Fatture elettroniche 2019 verso consumatori finali non PIVA e forfettari

A più di un mese dall'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 continuano i dubbi degli operatori da una parte e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate dall'altra.

Oggetto di qualche riflessione è il comportamento da adottare verso consumatori finali e coloro che rientrano nei regimi esonerati (forfettari, minimi, ecc) . In particolare, infatti, anche i professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Nelle FAQ pubblicate dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito il 30 novembre 2018 è stato chiesto se il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf della fattura elettronica e se nel caso fornisca la PEC, è sufficiente l'invio dell'e-fattura a quell’indirizzo o se è tenuto a scaricarla dallo SdI.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che come stabilito dall’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.

Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo

  • di emettere le fatture elettroniche;
  • di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.

Inoltre, si evidenzia come per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”.

Un ulteriore delucidazione è arrivata nel corso del Videoforum organizzato dal CNDCEC. In quella sede è stato chiesto ad Agenzia delle Entrate se sulla copia cartacea o sul file PDF della fattura elettronica consegnata a mano o inviata via mail ad un privato non soggetto passivo IVA deve essere inserita una specifica frase per connotare il fatto che si tratta solo di una mera visualizzazione dell'originale trasmesso allo SDI (Sistema di Interscambio) in formato XML e valido ai fini fiscali. L'amministrazione finanziaria ha così chiarito che è consigliabile riportare una dicitura del tipo:

copia analogica della fattura elettronica inviata al SDI