Apprendistato per la qualifica professonale: proroga incentivo

L'inps ha emanato il messaggio messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017, con importanti chiarimenti sull 'incentivo  per  l'assunzione di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore , prorogati dalla legge di stabilità 2016 fino al 31 dicembre 2017 . Come noto questa agevolazione riservata all' apprendistato di primo livello, era stata  inizialmente introdotta in via sperimentale dall’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015 per il 2016.

L'Incentivo prevede:

  1.  l'esclusione dal contributo di licenziamento (legge 28 giugno 2012, n. 92);
  2.  riduzione dell’aliquota contributiva  alla misura del 5%;
  3. sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), pari al 1,31%, e sgravio dall’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30% 
  4. si applica a tutti i datori di lavoro a prescindere dal limite dimensionale.  
  5. l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è  pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.

Nel messaggio l’Istituto precisa che  in caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto professionalizzante, i benefici si applicano  solo  ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione.

Inoltre si ricorda che Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione (ex art. 43, comma 7, d. lgs. 81/2015) e conseguentemente è esonerato dall’obbligo del versamento contributivo.

Una ulteriore precisazione riguarda lo sgravio triennale di cui alla legge 183/2011 per le aziende con meno di 9 dipendenti  . Tale agevolazione  si è sovrapposta  ai benefici  di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, applicabile a tutte le aziende indipendentemente dal numero di addetti, ed è alternativa . Quindi se la durata del contratto di apprendistato  supera i tre anni  il datore di lavoro che abbia  beneficiato dello sgravio triennale di cui alla legge 183/2011,  non potrà fruire dei benefici  previsti dal d.lgs. 150/2015 per il periodo residuo.

 Infine nel messaggio vengono fornite le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens con i nuovi codici tributo,  istituiti specificamente per la proroga del regime agevolativo, con le relative codifiche: 

J9  –  Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
K9  – Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del  d.lgs. n. 150/2015 

1R  – Licenziamento con esonero dal versamento del contributo ex art. 2, comma 31 e 32 legge n. 92/2012, ai sensi dell’art. 32 comma, 1 lettera a) del  d. lgs n.150/2015

 Le nuove modalità sono da utilizzare per i  periodi a partire da luglio 2017-  La variazione dei precedenti flussi UniEmens sarà effettuata direttamente dall’Istituto.