Assegni familiari e unioni civili

L’Inps, con circolare n. 84 del 5 maggio 2017, ha fornito chiarimenti in  materia di reddito del nucleo familiare e assegni familiari e assegno per congedo matrimoniale nel caso di unioni civili e convivenze di fatto (Legge n. 76-2016).Il documento chiarisce  quali sono considerati  nuclei familiari ai fini del riconoscimento di ANF e AF  in particolare nei casi di figli nati da precedenti unioni. Fra le indicazioni  segnaliamo che: 

  • In caso di unione civile viene riconosciuto l'assegno familiare  per una delle due parti priva di lavoro e di prestazioni sociali .
  •  In caso di figli nati da precedenti unioni  nulla cambia con la successiva unione civile di uno dei genitori
  • L'assegno per congedo matrimoniale spetta anche in caso di  unione civile tra persone dello stesso sesso.
  • Si specifica invece che  è stato chiesto il parere del Ministero del lavoro per il caso di sciolgimento dell'unione civile.

Le domande vanno inviate  all’Inps in via telematica, con  le procedure già esistenti   dichiarando " sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “convivente di fatto” ex comma 50 dell’art.1 della legge 76/2016." 

Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso  ha lo stesso valore  dell’unione civile regolata dalla legge italiana.
Le disposizioni hanno effetto a partire dal 5 giugno 2016 .

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