Attività di ricerca USA: tassazione del reddito di un italiano iscritto all’AIRE

Se un contribuente italiano si trasferisce negli Stati Uniti per fare ricerca, come viene tassato il suo reddito? Un quesito sullo stesso tema è stato proposto anche all’agenzia delle Entrate per mezzo di un interpello; in quel caso la contribuente dichiarava di aver percepito nel 2017 redditi esteri per l’attività lavorativa di ricerca svolta in USA, dove risulta residente ed iscritta all’AIRE dall’8/11/2017. La contribuente ha già presentato la dichiarazione dei redditi in USA e chiede se sia tenuta a dichiarare tali redditi esteri anche in Italia.

In base a quanto stabilito dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Usa, il reddito percepito per attività di ricerca, per i primi due anni, è esente da tassazione nel Paese in cui viene prodotto (in questo caso USA). La convenzione recita infatti che: “Un professore od un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d’istruzione riconosciuto, o presso una istituzione medica finanziata principalmente dal Governo e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente, è esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attività di insegnamento o di ricerca”.

In ragione di quanto scritto nella Convenzione quindi la contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi in Usa senza pagare alcun tipo di imposte su tali redditi e chiede nell’interpello se sia esentata dal presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per le somme percepite e dichiarate in Usa.

L’agenzia delle Entrate nella risposta n° 26 del 4/10/2018 esplica che, in base al tenore letterale della Convenzione, in presenza delle condizioni previste, si stabilisce l’esenzione dall’imposizione delle remunerazioni relative all’attività di insegnamento o di ricerca nel Paese contraente in cui la medesima è svolta (nella fattispecie in esame gli USA), impedisce di estendere tale beneficio anche agli adempimenti fiscali che il contribuente è tenuto ad effettuare nel proprio Paese di residenza fiscale (nella fattispecie in esame l’Italia), qualora sia diverso dallo Stato in cui è svolta l’attività in argomento.

Sostanzialmente quindi la contribuente è tenuta a pagare le imposte in Italia per i redditi percepiti negli Usa, per i primi due anni, per l’attività di ricerca svolta.

Occorre però fare un’ultima precisazione in quanto l’art. 20 della Convenzione in esame chiarisce che l’esenzione dalle imposte USA, e il conseguente assoggettamento in Italia, non si applica al reddito derivante da attività di ricerca qualora la ricerca sia effettuata non nel pubblico interesse, ma principalmente nell’interesse privato di una o più persone determinate.

Allegati: