Bonus assunzioni: l’incremento si misura nell’utilizzatore

I bonus assunzioni si applicano facendo riferimento all'incremento occupazionale rilevato nell'azienda utilizzatrice e non nella azienda di somministrazione, dato che anche i benefici economici vengono fruiti dall'utilizzatrice . Il ministero ribadisce questo principio nell'interpello n. 3 2018 in risposta ad una istanza della  Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro .

Si tratta, in particolare, di un interpello  sulla corretta interpretazione dell’articolo 31, comma 1, lettere e) ed f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015.

L’Associazione chiedeva  se:" la condizione dell’incremento occupazionale  netto della forza lavoro mediamente occupata, fermo restando la presenza degli altri requisiti stabiliti  dalle singole disposizioni per la fruibilità degli incentivi di legge, debba essere riferita all’impresa  utilizzatrice ovvero all’Agenzia per il lavoro in caso di assunzione di lavoratori in somministrazione".

Il ministero ricorda innanzitutto che "Ai fini della corretta interpretazione del quesito appare utile ricordare che l’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015 regola organicamente la modalità di accesso agli incentivi all’occupazione ed individua i principi generali da osservare al fine di garantire la loro omogenea applicazione.
In particolare, la lettera e) del citato articolo 31 prevede espressamente che “con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;”.

Richiamando anche un precedente interpello, il n. 23 del 2016 il ministero ricorda che " in caso di somministrazione il calcolo  dell’incremento occupazionale netto della forza lavoro “deve essere effettuato rispetto ai lavoratori  occupati dall’impresa utilizzatrice secondo il criterio convenzionale di derivazione comunitaria dell’Unità di lavoro Annuo – ULA (cfr. INPS circ. n. 99/2016 p. 5.3.).”.