Bonus pubblicità: pubblicato l’elenco dei beneficiari con gli importi

Pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 18 marzo 2020 con l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del cd. Bonus pubblicità per l’anno 2019. Il decreto è allegato gratuitamente a questo articolo.

In particolare è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali con l’indicazione dei singoli importi, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle entrate. In generale, la somma indicata in corrispondenza di ciascun soggetto ammesso alla fruizione costituisce l’importo massimo fruibile a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Attenzione va prestata al fatto che :

  • per i soggetti che operano nel settore dell’autotrasporto,
  • per quelli che operano nel settore agricolo
  • e per quelli che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura,

il massimale individuale è quello stabilito rispettivamente dal Regolamento UE n. 1407/2013 per il settore dell’autotrasporto, dal Regolamento UE n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento UE n. 316/2019, per il settore agricolo e dal Regolamento UE n. 717/2014, per il settore della pesca e dall’acquacoltura. Nell’ipotesi in cui l’importo indicato nell’elenco superi i limiti stabiliti – per il rispettivo settore di appartenenza – dai tre predetti Regolamenti, l’importo massimo fruibile è quello indicato nei medesimi Regolamenti.

Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito – mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it.

Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad Euro 150.000,00 – fatta salva l’ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa il credito d’imposta può essere fruito – mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92 del sopracitato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Il credito d’imposta è revocato in ogni momento, nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, anche in esito all’attività di controllo ordinariamente effettuata dalla Guardia di Finanza.

 

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