Versamenti prorogati al 20 marzo: ecco chi deve pagare domani

Il Decreto Cura Italia contiene al suo interno molte misure con cui il Governo cerca di dare risposte immediate in questa situazione di emergenza a causa della pandemia. Ovviamente non è facile, e sono stati promulgati molti decreti in queste settimane, che tra rimandi e sospensioni rischiano di confendere chi deve pagare e quando. Un primo chiarimento è arrivato ieri sera nella Risoluzione 12 dell'Agenzia delle Entrate (si veda l'articolo Decreto Cura Italia: le Entrate chiariscono la sospensione dei versamenti) ma il dubbio degli operatori è: devo versare domani?

Andando con ordine l'articolo 60 del cd. Decreto Cura Italia (DL 18/2020) ha disposto per tutti i soggetti la proroga dal 16 marzo a domani 20 marzo 2020 dei versamenti

  • nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
  • inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali,
  • dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.

Attenzione va prestata al fatto che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.

Quindi in linea generale tutti i contribuenti dovrebbero pagare i versamenti scaduti il 16 marzo, domani. Ma non è così. Infatti per venire incontro ad esigenze specifiche di categorie o settori è stata previsto che:

  1. per i settori maggiormente colpiti come turismo, ristorazione, cultura (vedi i codici ATECO indicati nella Risoluzione pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate),  i versamenti sono spesi fino al 30 aprile ma dovranno essere eseguiti in un'unica soluzione o in 5 rate mensili entro il 31 maggio (1° giugno in quanto il termine cade di domenica).
  2. per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra l’8 e il 31 marzo relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, IVA, contributi e premi per l’assicurazione obbligatoria. Anche per loro i versamenti sospesi dovranno essere eseguiti in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o in 5 rate mensili di pari importo  partire da maggio.
  3. Per le persone fisiche e i soggetti diversi che al 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede nei comuni della vecchia “zona rossa” (vedi DPCM. 1° marzo 2020) si applica la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.