Carburanti imbarcazioni con fattura elettronica

L’Agenzia delle entrate con la C.M. n. 8/E del 30 aprile 2018 ha fornito specifiche istruzioni in merito alle previsioni recate dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, in tema fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti.
Secondo l’Agenzia delle entrate, l’obbligo di fatturazione elettronica scatta in presenza di cessione di carburanti per “motori” e laddove si tratti di carburanti destinati a motori per «autotrazione».
La nota di prassi esclude infatti espressamente dai nuovi obblighi, la cessione di carburanti (benzina e/o gasolio) per motori diversi da quelli destinati all’autotrazione, richiamando nell’esenzione i carburanti destinati a motori per gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.
Si pone quindi il problema di definire se il concetto di “autotrazione” involga anche i rifornimenti di carburante per le imbarcazioni da diporto e tale questione potrebbe essere risolta in via interpretativa, analizzando il contenuto di una recente pronuncia   della Suprema Corte di Cassazione che ha ricompreso nella nozione di autotrazione oltre ai mezzi circolanti su strada, anche “gli altri veicoli”, precisando che i combustibili per “autotrazione” sono quelli «destinati ad alimentare i veicoli per i quali il propulsore imprima al mezzo un movimento autonomo, che cioè prescinda da spinte o sollecitazioni esterne».
Appare ammissibile, infatti, una soluzione ermeneutica che faccia rientrare nella citata accezione anche i motori che consentono il movimento autonomo delle imbarcazioni da diporto.
Muovono in questa direzione anche le precisazioni contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203 dello scorso 4 aprile 2018 attinente alla regolamentazione delle modalità di pagamento per il riconoscimento fiscale delle spese in attuazione del comma 923 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017, in merito all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti questione.
Viene, infatti, ivi precisato che le limitazioni alla detraibilità dell’Iva, in vigore dal 1° luglio 2018 – termine prorogato al 1 gennaio 2019 -, riguardano l’acquisto di carburanti (e lubrificanti) destinati ad aeromobili e natanti da diporto, oltre, e questo è scontato, ai veicoli stradali.
In definitiva, auspicando ad ogni modo la formulazione di specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, pare di poter affermare che dal 1° gennaio 2019 anche le cessioni di carburanti destinati ai motori delle imbarcazioni da diporto dovranno essere oggetto di fatturazione elettronica e di pagamento tracciato ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’Iva.