Cartelle di pagamento via pec: sono nulle se l’indirizzo non è pubblico

La CTP di Roma accoglie il ricorso di un contribuente che, vistosi recapitare tre cartelle di pagamento relative ad ICI 2010 e 2011 ed IMU 2012, nonchè varie multe per effrazioni stradali, richiede il loro annullamento, fra l’altro, perchè provenienti da un indirizzo pec sconosciuto. 

La CTP accoglie il ricorso giudicandolo fondato. 

E’ questo il contenuto della sentenza n. 9274/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Il contribuente si vede recapitare dall’indirizzo pec [email protected]  le tre cartelle di cui sopra, ma l’indirizzo pec non è presente in almeno uno dei registri pubblici, così da mettere il contribuente nelle condizioni di verificare la certezza del debito e la provenienza effettiva della pretesa.

L’indirizzo pec, infatti non risulta, nè dal ReGIndE (registro generale degli indirizzi elettronici) e non è nemmeno reperibile al sito www. indicepa.gov.it, risultando quindi non essere riferibile in maniera univoca all'agente della riscossione. 

Alla stessa conclusione sono giunte anche le sentenze della Corte di Cassazione (sentenza n. 601/2020), della CTP Roma (sent. 2799/2020) e CTP Perugia (sent. 379/2019). 

In breve il contenuto della sentenza può essere così riassunto. "la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi, diversamente le cartelle sono considerate nulle; per completezza si ricorda che il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) è gestito dal Ministero della Giustizia e contiene i dati identificativi e l’indirizzo pec dei soggetti -appartenenti ad un ente pubblico -professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge -ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l’invio dell’albo deve essere sempre fatto dall’ordine di appartenenza o dall’ente che si difende).