Cassa integrazione straordinaria: criteri ministeriali 2016

Il Ministero del Lavoro con Decreto ministeriale 13 gennaio 2016, n. 94033,approvato nei giorni scorsi dalla Corte dei Conti,  ha individuato i nuovi criteri per l'approvazione dei programmi presentati dalle imprese per le richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria. In particolare, i criteri per le imprese che richiedono l’intervento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale sono:

a) l’impresa richiedente deve presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva. Tale programma deve essere predisposto anche nel caso di ridefinizione dell’assetto societario e del capitale sociale, ovvero della ricomposizione dell’assetto dell’impresa e della sua articolazione produttiva;

b) il programma di interventi può contenere investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo e può prevedere attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero e alla valorizzazione delle risorse interne;

c) il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma – relativo alle unità aziendali interessate all’intervento, inclusi gli eventuali investimenti per la formazione e riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi U.E. – deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente;

d) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare;

e) le sospensioni decorrenti dal 24 settembre 2017 possono essere autorizzate soltanto nel limite dell’80 percento delle ore lavorabili nell'unità produttiva, nell’arco di tempo del programma autorizzato;

f) nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%. Per recupero occupazionale deve intendersi, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi, anche il riassorbimento degli stessi all'interno di altre unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi. Per gli eventuali esuberi strutturali residui devono essere dettagliatamente precisate le modalità di gestione;

g) il programma deve esplicitamente indicare le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.