Cassazione 2018: i clienti devono vigilare l’attività del commercialista

La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 21061, del 24 agosto 2018 ribadisce il concetto secondo il quale il contribuente deve vigilare sull’operato del proprio commercialista; l’unico caso di esclusione di colpevolezza può essere concesso qualora il contribuente mandante dimostri l’intento fraudolento da parte del mandatario.

La causa d’innanzi all’autorità giudiziaria tributaria si apre per mezzo di un avviso di accertamento per il recupero, ai fini Irpef, della plusvalenza derivante da cessione di terreni edificabili soggetta a tassazione separata; secondo l’Agenzia il contribuente, a seguito di operazioni effettuate nell'anno 2001 non aveva dichiarato tale reddito imponibile.

Il contribuente, dal canto suo, proponeva ricorso rilevando che, essendosi avvalso del condono L.289/2002, non poteva a lui applicarsi la proroga biennale per l'accertamento di cui all'art. 10 della suddetta legge. Inoltre il contribuente contestava il fatto che non potessero essere irrogate sanzioni nei suoi confronti secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.lgs 472/1992. Tale articolo, tra le varie cause di impunibilità, prevede che “il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”.  Effettivamente la commercialista incaricata degli adempimenti fiscali era stata precedentemente denunciata per i reati previsti dagli artt. 348, 485, 640 e 646 del codice penale.

Senza entrare nel merito della tassazione separata della plusvalenza e del raddoppio dei termini di accertamento, secondo l’Agenzia delle Entrate il contribuente avrebbe concorso colposamente all'illecito commesso dalla propria commercialista, non avendo esercitato la doverosa vigilanza sul suo operato, non facendosi consegnare la attestazione di ricezione della dichiarazione dei redditi.

In realtà, il contribuente era riuscito a produrre in giudizio, a favore della propria discolpa, le false ricevute consegnateli dalla commercialista.

In ragione di suddette prove, sia la Commissione Tributaria Regionale prima che la Cassazione poi, nella sentenza n° 21061, sezione V del 24 agosto 2018 (udienza 14 marzo 2018), hanno ribadito il concetto che "gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista; è richiesta altresì anche un'attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto" (Cass.Civ., 21 maggio 2010, n. 12473).

Sostanzialmente il contribuente, a fronte di false ricevute di presentazione della dichiarazione, non poteva accorgersi del mancato adempimento e quindi non è possibile considerarlo colpevolmente in concorso con la sua commercialista. Resta tuttavia il principio sotteso a tale sentenza, ovvero il fatto che i clienti debbano controllare, per quanto loro possibile, l’operato dei professionisti ai quali hanno dato mandato.