Cessione intracomunitaria di beni: nuovo principio di diritto delle Entrate

Con il principio di diritto n.10 del 2 Novembre 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle cessioni intracomunitari di beni che però vengono lavorati in uno Stato diverso da quello di destinazione. In generale, la  circolare 13 del 1994, con riferimento alle cessioni intracomunitarie in cui i beni, prima di essere trasferiti al cessionario, subiscono delle lavorazioni prevede il caso in cui

  1. un operatore nazionale (IT) cede materie prime a soggetto greco (EL) con consegna per conto di quest'ultimo,
  2. successiva lavorazione, a soggetto portoghese (PT),
  3. il quale al termine della lavorazione ne cura l'invio in Grecia al committente greco (EL).

Il documento di prassi qualifica l'operazione in commento come cessione intracomunitaria da operatore italiano (IT) a operatore greco (EL).

Il principio di diritto 10/2018 specifica che tali chiarimenti valgano anche nel caso in cui il committente sia identificato, oltre che nel paese ove è stabilito (paese di destinazione del bene lavorato), nel paese dove viene effettuata la lavorazione da parte del terzista (su incarico del committente stesso).
Pertanto, il cedente italiano effettua una cessione intracomunitaria non imponibile, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lett. a) del DL n. 331 del 1993

  • nei confronti della partita IVA del committente rilasciata dal paese di destinazione del bene
  • e non invece nei confronti della partita IVA (del committente) rilasciata dal paese della lavorazione.

Tale impostazione è coerente con la circostanza che, da un lato, i beni hanno come destinazione finale il paese di stabilimento del committente e non il paese dove viene effettuata la lavorazione (dove transitano solo temporaneamente) e, dall'altro lato la proprietà dei predetti beni viene trasferita dal cedente italiano al committente nel paese di destinazione del bene.

In allegato il testo del documento di prassi.

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