Flat tax al 20% per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni

Imposta sostitutiva IRPEF- IRAP al 20% del reddito, determinato in modo analitico, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro, ecco una delle novità contenute nel DDL di bilancio 2019. In particolare l'articolo 6 prevede che dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente conseguono ricavi, ovvero percepiscono compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta al 20% sostitutiva:

  • dell'imposta sul reddito
  • delle addizionali regionali e comunali
  • dell'IRAP.

Inoltre, tali ricavi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta,e a tal fine i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Come specificato dalla norma, ai fini dell'individuazione del limite dei compensi:

  • non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai fini ISA
  • nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Inoltre, i contribuenti coinvolti dalla flat tax:

  • non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte su tale reddito ma nelle dichiarazioni dei redditi devono indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
  • sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti (dopo aver ottenuto apposita deroga comunitaria) 
  • sono comunque obbligati alla fatturazione elettronica. 

Attenzione: per espressa previsione normativa non possono applicare l'imposta sostitutiva:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione dell'imposta sul reddito;
  • i non residenti (ad eccezione di coloro che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto);
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi,
  • esercenti attività d'impresa, arti e professioni che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone ed associazioni o imprese familiari o società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione;
  • soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati e che esercitano attività d'impresa, arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori dei 2 anni precedenti o in ogni caso nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente agli stessi riconducibili.