CIG in deroga 2017: chiarimenti INPS

 Nella circolare n. 1713 del 21 aprile l'INPS fornisce chiarimenti sulla concessione della cassa integrazione in deroga nel 2017 ,  su due argomenti : fruizione delle prestazioni  garantite da FIS e fondi bilaterali e  in materia di ferie aziendali .

Sul primo punto viene precisato che per fruire  delle prestazioni  con l'intervento dei fondi di solidarietà bilaterali , decretate da Regioni e province autonome,  come previsto dalla circolare 34 2016 del Ministero del lavoro, “la concessione di cassa integrazione guadagni in deroga potrà interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2017, purché consecutivi  alla fruizione di precedenti interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria o di cassa integrazione guadagni straordinaria con scadenza successiva al 31 dicembre 2016”. l'Istituto  richiederà ai datori di lavoro di "fornire una specifica dichiarazione chiarazione di responsabilità in ordine all’avvenuta fruizione delle prestazioni garantite dai citati fondi, con la specifica della data di fine intervento."
  
In materia di ferie invece ,posto che   come noto  per fruire della cassa integrazione in deroga l'impresa deve avere prima sfruttato "ogni altro strumento di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue", la circolare precisa che   la fruizione delle ferie programmate/chiusura aziendale  non è da considerare alla stregua di una ripresa dell'attività lavorativa.  ma non   costituisce  interrruzione della continuità richiesta  fra i periodi 2016 e 2017  per cui  in questi casi è consentita la concessione di trattamenti di cassa integrazione in deroga per l’annualità 2017.

Anche in questo caso il datore di lavoro dovrà fornire all’Istituto un’apposita dichiarazione di responsabilità in ordine all’avvenuta fruizione delle ferie programmate/chiusura aziendale con la specifica della data di conclusione delle stesse.
 

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