Codice etico per i revisori legali in vigore dal 1.1.2019

"Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 245504 del 20 novembre 2018, è stato adottato il Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti, elaborato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il documento si compone

  • della determina di adozione del Ragioniere generale dello Stato,
  • di una Introduzione,
  • di un Glossario
  • del corpo dei principi.

Il Codice è applicabile a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio nel corso del 2019."

E' questo il comunicato stampa pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello stato. In particolare, ai fini della predisposizione dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale è stata presa a riferimento la prima parte del Codice Etico IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) e dunque le Sezioni da 100 a 280. In base a quanto previsto, i principi contenuti nel Codice Etico Italia trovano applicazione obbligatoria esclusivamente nello svolgimento di incarichi di revisione legale del bilancio conferiti ai sensi del D.Lgs 39/2010. 

In linea generale, viene previsto che  il soggetto abilitato alla revisione deve osservare i seguenti principi fondamentali:

  • Integrità: l’essere diretto, trasparente e onesto in tutte le sue relazioni professionali.
  • Obiettività: non avere pregiudizi o conflitti di interesse, né accettare indebite influenze di terzi che possano condizionare il suo giudizio professionale.
  • Competenza professionale e diligenza: mantenere le conoscenze e le capacità professionali ad un livello tale da garantire che il cliente riceva prestazioni caratterizzate da competenza e professionalità, basate sui più recenti sviluppi della normativa, della tecnica e della prassi professionale, nonché agire con diligenza in conformità ai principi tecnici e professionali.
  • Riservatezza: rispettare la confidenzialità delle informazioni acquisite nell’ambito di una relazione professionale e, pertanto, non diffonderle a terzi, salvo che vi sia specifica autorizzazione, o che sussista un diritto o un dovere, di fonte giuridica o professionale, di comunicarle. Il soggetto abilitato alla revisione non potrà altresì farne uso a vantaggio proprio o di terzi.
  • Comportamento professionale: rispettare la normativa applicabile ed evitare di porre in essere azioni che diano discredito all’attività di assurance.

 

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