Commercialisti: chiarimenti sulla cancellazione dall’albo dal CNDCEC

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha recentemente risposto ad un quesito posto da uno dei soggetti iscritti all’albo nel quale veniva chiesta la cancellazione dallo stesso e il non pagamento della quota annuale poiché l’istanza veniva presentata nel mese di aprile. La risposta fornita è stata negativa in quanto il pagamento della quota annuale è un obbligo che scatta il 1° gennaio di ogni anno, indipendentemente dal periodo di “permanenza” nello stesso. Unico requisito è che alla data del 1° gennaio il soggetto risulti iscritto.
Il Consiglio dell’Ordine, potrebbe prevedere nella sua autonomia, pur rispettando sempre i limiti necessari a coprire le spese a cui gli stessi contributi sono rivolti, una riduzione dell’entità del contributo annuale per colori i quali si iscrivessero o si cancellassero dell’albo in corso d’anno. Tuttavia tale previsione, unitamente alla fissazione di criteri oggettivi per la determinazione del suo importo, allo stato dei fatti non esiste e rappresenta solo una mera possibilità che a livello nazionale potrebbe essere prevista.
L’ ODCEC, dopo aver ricordato che il contributo annuale rispetta un preciso obbligo di legge:

  • volto a coprire le spese dell’Ordine,
  • finalizzato alla realizzazione dell’interesse pubblico al mantenimento della struttura ordinistica e all’ esercizio delle funzioni della stessa,

ha menzionato l’ordinanza n° 1782 del 26 gennaio 2011 emessa dalle Sezioni Uniti civili della Corte di Cassazione. In quell’occasione, la Cassazione ha identificato il contributo annuale da versare all’Ordine di riferimento al pari di una vera e propria tassa “non commisurato al costo di un servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell’ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto”.

Infine l’Ordine ha esplicato che la cancellazione dall’ albo non può essere subordinata al pagamento del contributo annuale; l’unico elemento che potrebbe sospendere l’istanza di cancellazione è la presenza di un procedimento disciplinare. È fatta salva tuttavia la possibilità per l’Ordine, dopo la cancellazione, di procedere nei confronti del soggetto obbligato per il reperimento delle somme dovute.