Commercialisti: nessun rimborso se il Consiglio di disciplina sbaglia

In caso di accoglimento da parte del Consiglio di Disciplina Nazionale del ricorso presentato dal professionista contro la sospensione decisa in primo grado dall'ordine territoriale, non è prevista la refusione delle spese legali. A chiarirlo il Pronto ordini 29/2018, con cui il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha chiarito che la richiesta del professionista per la refusione delle spese legali a seguito dell’accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Disciplina Nazionale, è “priva di fondamento giuridico”.

In particolare, un iscritto all’Ordine era stato sospeso dall’esercizio professionale dal Consiglio di Disciplina territoriale. Il professionista presentava ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale che lo accoglieva e chiedeva pertanto la refusione delle spese legali sostenute.

Come chiarito nel P.O 29/2018 “nessuna norma tra quelle che regolamentano la trattazione dei ricorsi al Consiglio di Disciplina Nazionale prevede la condanna al rimborso delle spese a carico della parte soccombente in caso di accoglimento del ricorso proposto” pertanto nulla spetta al professionista.

Inoltre, come chiarito nel documento del CNDCEC il procedimento disciplinare ha natura amministrativa sia in primo grado (instaurato quindi con i Consigli di Disciplina Territoriali) sia in secondo grado (instaurato quindi con il Consiglio di disciplina Nazionale) e pertanto il professionista può realizzare da solo la propria difesa o facoltativamente farsi assistere da un avvocato e da un altro iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.
Il Pronto Ordine termina pertanto specificando che la refusione delle spese legali al Consiglio di Disciplina Territoriale, dato l’accoglimento del ricorso del professionista in secondo grado, è priva di fondamento.