Compro Oro: aggiornate le FAQ del MEF

Il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento del tesoro, ha aggiornato le FAQ relative ai compro oro. Di seguito le domande e le risposte aggiornate più recentemente: 

  • In che cosa consiste l’adeguata verifica semplificata di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni? Le misure semplificate di adeguata verifica della clientela, di cui all’articolo 23 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, non sono predeterminabili a priori né univocamente valevoli per tutti i destinatari degli obblighi. In omaggio al principio di approccio basato sul rischio, spetta ai soggetti obbligati tanto la valutazione in concreto del rischio quanto la modulazione dell’estensione delle verifiche, della valutazione e del controlli della propria clientela, in misura proporzionata, in concreto, alla dimensione, alla complessità organizzativa e alla natura dell’attività.
  • Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, relativo alle sole società di capitale? L’articolo 20 è una norma specifica introdotta dal legislatore per dare soluzione ai dubbi sollevati nella pratica in merito alla identificazione del titolare effettivo di un soggetto di diritto giuridicamente e patrimonialmente distinto dalle persone fisiche che agiscono tramite esso. Il problema non si pone evidentemente per le società di persone, laddove vi è una sovrapposizione sostanziale e giuridica della proprietà legale ed effettiva, attesa l’imputabilità degli effetti degli atti, posti in essere attraverso il veicolo societario, in capo al legale rappresentante. Per le società di persone e, più in generale, per i soggetti privi di personalità giuridica, in sostanza, il cliente è una persona fisica rispetto a cui, eventualmente, potrebbe porsi un problema di interposizione fittizia, la cui individuazione, impossibile da ricostruire attraverso criteri legali, dovrebbe emergere dal corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente. Si rammenta inoltre che il decreto ha introdotto l’estensione delle misure di adeguata verifica anche all’esecutore (cfr. articolo 1, comma 2, lettera p) e articolo 18, comma 1, lettera a)) rispetto a cui i soggetti obbligati sono tenuti a riscontrare l’ampiezza del potere di rappresentanza, in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente.
  • Quale Autorità è competente ad accertare e contestare le violazioni delle norme dettate in materia di “compro oro” dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.92? Ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 , il controllo sull’osservanza, da parte degli operatori compro oro, delle disposizioni contenute nel decreto e il potere di accertarne e contestarne le eventuali violazioni è attribuito in via esclusiva alla Guardia di Finanza.
  • Quali sono i limiti di utilizzo del conto corrente dedicato all’attività di compro oro, di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92? Al fine di assicurare la tracciabilità delle operazioni compro oro, l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, impone l’utilizzo di un conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutte le movimentazioni finanziarie, relative all’attività di compro oro esercitata dall’operatore. Il conto corrente, bancario o postale, garantisce, quindi, la riconducibilità immediata delle movimentazioni ivi registrate, alle operazioni compro oro effettuate dall’operatore compro oro, intestatario del conto corrente, o dal preposto, nell’esercizio dell’attività di compro oro. Il citato comma 1 dell’articolo 5, prescrive che il conto sia “dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro” e, pertanto, è esclusa la possibilità di utilizzo del medesimo conto per transazioni non riferibili all’attività di compro oro. La provvista del predetto conto dedicato può essere movimentata per effettuare giroconti o bonifici a sostegno di altro conto corrente, intestato al medesimo titolare, utilizzato per la copertura dei costi di gestione dell’attività commerciale. Nell’ipotesi in cui l’attività di compro oro venga esercitata in più sedi operative, si ritiene compatibile con la finalità di garantire la tracciabilità delle transazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di compro oro, che ognuna delle sedi utilizzi un proprio conto corrente, purché sempre nel rispetto di quanto previsto dalla citata norma in ordine al suo esclusivo utilizzo “dedicato” alle transazioni finanziarie relative alla sede operativa assegnataria del conto medesimo.
  • Ai fini del superamento della soglia che, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, limita a 500 euro l’utilizzo del pagamento in contanti delle operazioni di compro oro, rileva il pagamento effettuato in diverse rate, ciascuna di importo inferiore alla soglia? L’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 92/2017 dispone che le operazioni di compro oro, di importo pari o superiore a 500,00 euro siano effettuate esclusivamente attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e la sua riconducibilità al disponente. Al fine dell’individuazione di un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico pari o superiore a 500,00 euro, non rileva la possibilità che l’importo complessivo dell’operazione sia corrisposto attraverso distinte dazioni di denaro contante d’importo inferiore alla suddetta soglia. In tale ipotesi, infatti, è ravvisabile un artificioso frazionamento di un importo complessivo superiore alla soglia di legge, al fine di eludere la disposizione di cui al 2° comma del predetto articolo 4.
  • Qual è il regime applicabile ai libretti al portatore nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della norma di cui all’articolo 49, comma 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, che ne vieta l’emissione e il termine ultimo previsto dalla stessa norma per l’estinzione dei libretti esistenti? Il comma 12 dell’articolo 49 del d.lgs. 231/2007, novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.90, stabilisce che, a decorrere dall’entrata in vigore del citato d.lgs. 90/2017 (4 luglio 2017), è consentita esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi. La medesima disposizione vieta il trasferimento dei libretti al portatore esistenti e stabilisce il termine ultimo di estinzione (31 dicembre 2018). A decorrere dal 4 luglio 2017:

    • i libretti al portatore esistenti e in circolazione non possono essere trasferiti;
    • nel periodo transitorio tra l’entrata in vigore della norma e il termine ultimo per l’estinzione dei libretti di deposito al portatore (4 luglio 2017-31 dicembre 2018) la soglia massima del saldo dei libretti al portatore è allineata alla soglia prevista dal comma 1 del medesimo articolo 49;
    • alla prima occasione utile, quale, ad esempio, la richiesta di versamento di somme di denaro sul libretto da parte del portatore, banche e Poste italiane sono tenute a richiamare il portatore medesimo all’obbligo di estinzione del libretto.

Si rammenta inoltre che banche e Poste italiane continuano ad essere tenute, durante il periodo transitorio, a monitorare le operazioni effettuate sui libretti al portatore esistenti, anche in funzione di quanto specificato dall’articolo 35, comma 1, 3° periodo, del d.lgs. 231/2007 e successive modificazioni, laddove è precisato che “Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto”.

  • L’agente immobiliare nell’espletamento di attività differenti dall’intermediazione, quale la consulenza, è soggetto agli obblighi antiriciclaggio? Qualora l’attività di consulenza costituisca oggetto dell’incarico conferito per l’espletamento di una prestazione professionale, secondo le definizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e gg), d.lgs. n. 231/07 per come novellato dal d.lgs. n. 90/2017 essa ricade nel raggio d’azione della normativa di prevenzione del riciclaggio, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a) del medesimo decreto.