Comunicazioni periodiche IVA: alert delle Entrate in caso di errori

Pubblicato il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 314644 del 23 Novembre 2018 sugli alert che arriveranno ai contribuenti nel caso di omissioni o differenze nelle LIPE. In particolare, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, con il provvedimento sono state comunicate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra 

  • i dati comunicati dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA all’Agenzia delle Entrate
  • quelli relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA.

In generale i contribuenti destinatari delle comunicazioni sono coloro per i quali non è pervenuta la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di riferimento, sebbene risultino aver emesso fatture nello stesso periodo.

Gli elementi e le informazioni riportati al contribuente e utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, sono:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
  • codice atto;
  • modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
  • invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell’Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia

Il ravvedimento operoso potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo

  • la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento,
  • il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis  e 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

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