Contratto di Tolling per la produzione di energia: chiarimenti IVA

Con risposta all'interpello 69/2018 l'Agenzia delle Entrate risolve un quesito relativo al trattamento IVA dei servizi resi nell’ambito di un contratto di Tolling e Sub-tolling relativo alla produzione di energia.
Il contratto di Tolling – si ricorda – è quel contratto per il quale un soggetto (toller) fornisce combustibile a un altro soggetto (processor), che gestisce la centrale elettrica, a fronte del pagamento da parte del toller di un prezzo per l'utilizzo della centrale. La funzione del contratto è quella di ripartire i rischi, connessi all'attività di produzione.

Il caso riguarda una società che trasforma il gas naturale in energia elettrica, grazie al servizio di "tolling" fornito da centrali elettriche possedute e gestite da altre due società, chiamate tollee. Tale attività di trasformazione è regolata da contratti di tolling e sub-tolling.
Nel corso del 2017, una società di diritto svizzero, in qualità di toller, ha sottoscritto con entrambi i tollee appositi contratti denominati gas tolling agreement (Gta), per la regolamentazione del servizio di “tolling”. Inoltre, la società istante (sub-toller) ha stipulato con il toller due sub-tolling agreement (Sgta), validi per il 2018 e destinati a rinnovarsi automaticamente ogni anno.
L'istante chiede all'Agenzia delle Entrate chiarimenti ai fini Iva:

  • sulla qualificazione delle quote di emissione;
  • sul trattamento fiscale applicabile al trasferimento delle quote di emissione nell'ambito dei contratti di tolling e sub-tolling.

L'Agenzia ritiene che l'emissione di quote di emissione si qualifichino come prestazioni di servizi da assoggettare ad IVA, con l'aliquota ordinaria del 22% e con applicazione del reverse charge.
Per quanto riguarda il trattamento Iva applicabile al trasferimento delle quote a favore del Tollee:

  • il sub-toller deve emettere fattura nei confronti del toller, annotando che si tratta di operazione non soggetta ad Iva in quanto il toller è un soggetto passivo non stabilito in Italia;
  • il toller, a sua volta, deve emettere fattura nei confronti del tollee, con applicazione del reverse charge;
  • i tollee, per la parte di servizio di tolling remunerata in natura (quote di emissione), devono emettere fattura nei confronti del toller annotando che si tratta di operazione non soggetta ad Iva in quanto il toller è un soggetto passivo non stabilito in Italia.

 

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