Recupero di un complesso immobiliare: la vendita sconta l’aliquota ordinaria

Con risposta n. 67/2018 l’Agenzia delle Entrate risolve una richiesta di interpello relativa all’imposta di registro.
Il caso riguarda un complesso immobiliare con destinazione artigianale, aggiudicato dal Comune ad una società tramite asta pubblica, a cui deve seguire atto di compravendita. Nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione e la compravendita, l’aggiudicatario predispone e presenta un piano di recupero, riconducibile alla disciplina recata dagli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, che prevede la demolizione con costruzione.
L’interpellante chiede all’Agenzia delle Entrate se all’atto di trasferimento del complesso residenziale si applichi il trattamento di favore di cui all’articolo 20 della L. n. 10 del 1977 che prevede l’imposta di registro in misura fissa e le esenzioni per le ipotecaria e catastale, posto che si tratta della vendita di un complesso, istituito come zona di recupero (legge 5 agosto 1978, n. 457).

L’Agenzia delle Entrate ricorda che:

  • l’art. 10 del D.lgs. 23/2011 ha soppresso il regime di favore previsto dall’articolo 5, legge 168/1982, per cui i trasferimenti di beni immobili, effettuati nei confronti di soggetti che attuano l’intervento di recupero (nel rispetto della disciplina di riferimento prevista dagli articoli 27 e seguenti della legge n. 457 del 1978), non sono più soggetti alla disciplina fiscale agevolata;
  • non è possibile applicare al caso concreto l’articolo 1, comma 88, della legge 205/2017, in base al quale il trattamento agevolato previsto dall’articolo 20, legge 10/1977 “si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi”. Tale regime agevolativo, infatti, non può essere esteso ad atti che, sebbene genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, non hanno ad oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli previsti dalla disciplina individuata dalla legge 10/1977 e successive modifiche (vuoi perché in tali atti non è individuata compiutamente la disciplina cui ricondurre la tipologia di intervento edilizio, vuoi perché la disciplina applicabile a tali atti è differente o comunque non connessa a quella di cui alla legge n. 10 del 1977 e successive modificazioni)

Tutto ciò premesso l’Agenzia conclude che al caso specifico, il trasferimento avente ad oggetto il complesso immobiliare sia soggetto all’ imposta di registro nella misura proporzionale del 9% (art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131), e alle imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50 euro (art. 10 comma 3 del D LGS n. 23 del 2011).

 

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