Definizione agevolata società sportive dilettantistiche: pronto il provvedimento

Con il provvedimento del 13 novembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative per l’accesso alla definizione agevolata (prevista dal c.d. Decreto fiscale) delle società sportive dilettantistiche, a completamento di quanto già definito con il precedente provvedimento del 9 novembre 2018 che ha stabilito le regole e i termini generali della definizione disciplinata dall’articolo 2 (ovvero quella relativa agli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione e atti di recupero).

  • Innanzitutto possono accedere alla definizione agevolata (art. 7 comma 2 del D.l. 119/2018) solo le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro Coni nel periodo d’imposta interessato dall’agevolazione.
  • La definizione agevolata può interessare esclusivamente gli atti notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Dl 119/2018 (c.d. decreto fiscale), relativi alle sole IRES, IRAP e IVA.
  • Non è possibile avvalersi della definizione agevolata qualora l’ammontare di ciascuna delle maggiori imposte IRES o IRAP, indicate nell’atto da definire, sia superiore ad euro 30.000 per ciascun periodo di imposta. La maggiore IVA non rientra nel calcolo di tale limite in quanto deve essere versata per intero. Nel caso in cui la società o l’associazione sportiva dilettantistica superi tale limite potrà avvalersi della definizione agevolata di cui all’articolo 2 del D.l. 119/2018.
  • L’agevolazione consiste in un taglio del 50% della maggiori imposte Ires e Irap. Per quanto riguarda la maggiore Iva, invece, essa dovrà essere versata per intero. Dovranno poi essere corrisposti il 5% delle sanzioni irrogate e il 5% degli interessi dovuti, indicati negli atti di accertamento, con esclusione degli eventuali accessori. Il taglio del 50% non si applica qualora ciascuna delle maggiori Ires e Irap indicate nell’atto oltrepassi i 30mila euro per periodo d’imposta, in tale caso ci si potrà avvalere della definizione di cui all’articolo 2 del D.l. 119/2018.
  • Se l’atto definibile non richiede il pagamento di imposte, per poter fruire della definizione agevolata la società/associazione sportiva dilettantistica dovrà presentare in carta libera, all’ufficio competente, la volontà di definizione, entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio competente.
  • Nel caso di avvisi di accertamento, la società utilizzerà il modello F24 allegato all’atto da definire, riducendo gli importi dei tributi da versare del 50% (per Ires ed Irap), e indicando i relativi codice tributo, codice atto, codice ufficio e anno. Il 5% delle sanzioni è calcolato sul totale di quelle irrogate, così come descritte nel provvedimento di irrogazione presente nell’atto da definire, mentre il 5% degli interessi si calcola sull’importo degli interessi relativi a ciascun tributo, cui va aggiunto il 5% degli ulteriori interessi per ogni giorno successivo sino alla data di pagamento inclusa. La procedura si perfeziona versando il dovuto in unica soluzione (o la prima rata) entro il prossimo 23 novembre o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso.
  • Nel caso di inviti al contraddittorio, per quantificare gli importi da versare per la definizione agevolata, è possibile richiedere assistenza all’ufficio che ha notificato l’atto. Si ricorda che nell’F24 vanno indicati: i codici tributo previsti per l’accertamento con adesione (reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate), il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto, l’anno di riferimento, il codice atto 99999999107. Anche in questo caso, la procedura si perfeziona con il versamento dell’intera somma o della prima rata entro il 23 novembre.
  • Nel caso di accertamenti con adesione la società/associazione utilizza i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 ricevuto al momento della sottoscrizione dell’avviso di accertamento con adesione, riducendo gli importi dei tributi da versare (come indicato sopra) e utilizzando i codici tributo relativi alle somme dovute, il codice atto, il codice ufficio e l’anno di riferimento. Poiché nel prospetto i tributi sono indicati unitamente agli interessi e per intero, mentre le sanzioni irrogate e definite sono calcolate separatamente per ciascun tributo nella misura agevolata di un terzo del minimo, si può richiedere assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute con riguardo alle maggiori imposte, alle sanzioni ed agli interessi dovuti. La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della prima rata entro il termine del 13 novembre 2018.
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