Modello IVA TR: rettificabile entro il 30.4 di ogni anno

Con la risoluzione 82/E del 14.11.2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile rettificare un modello IVA TR per modificare elementi che non incidono sulla destinazione e/o sull’ammontare del credito infrannuale, entro il termine di scadenza della dichiarazione IVA annuale, ossia 30.04 di ogni anno, sempreché l'eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata.

Il caso riguarda l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che ha chiesto all’Agenzia delle Entrate un parere in merito alla possibilità di integrare un modello IVA TR presentato, per modificare i dati esposti nel quadro  TD.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che:

  • il modello IVA TR viene utilizzato dai contribuenti, in presenza di determinate condizioni, per ottenere il rimborso del credito IVA relativo a periodi inferiori all’anno (c.d. infrannuale) oppure la compensazione del credito IVA. Il modello va presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sul suo sito internet;
  • con la risoluzione n. 99/E/2014 è stata prevista la possibilità di integrare/rettificare il modello IVA TR tramite l’invio di un modello integrativo, per cambiare la destinazione del credito IVA infrannuale da compensazione a rimborso o viceversa, entro la data in cui viene “effettivamente” trasmessa la dichiarazione IVA annuale;
  • con la circolare 35/E/2015 è stato ribadito il concetto esposto con la risoluzione 99/E/2014, ossia che il mutamento di destinazione può avvenire solo ed esclusivamente entro la data effettiva di presentazione della dichiarazione IVA annuale, e a condizione che non sia già stato disposto il rimborso o compensato il credito. Nella circolare, inoltre, è stato chiarito che entro gli stessi termini è possibile correggere anche le indicazioni rese con riguardo:

    • al presupposto per ottenere il rimborso;
    • alla richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia;
    • alla sussistenza dei requisiti per accedere all’erogazione prioritaria, non eseguite o eseguite non correttamente all’interno del quadro TD tempestivamente presentato.

Fatte tali premesse l’Agenzia ritiene pertanto che:

  • si possa presentare un modello IVA TR rettificativo entro i termini di presentazione della dichiarazione IVA annuale, al fine di integrare/modificare elementi (quali, ad esempio, la richiesta di esonero dalla produzione della garanzia fideiussoria, l’apposizione del visto di conformità, l’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali) che non incidono sulla destinazione e/o ammontare del credito infrannuale, sempreché l’eccedenza IVA non sia già stata rimborsata ovvero compensata;
  • non è necessario presentare una dichiarazione annuale IVA “sostitutiva nei termini”, considerato che gli elementi modificati non hanno incidenza sul contenuto della dichiarazione annuale;
  • l’integrazione/correzione degli elementi sopra esposti non costituisce errore soggetto a sanzione (salvo che – con riferimento al visto di conformità – si sia proceduto a utilizzare in compensazione il credito infrannuale in presenza di un modello TR IVA carente del visto).
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