Costi non dedotti: correzione solo entro l’accertamento ordinario

Con la Risoluzione n. 57/E dell’8 giugno 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul corretto trattamento fiscale da applicare nell’ipotesi in cui si proceda ad una correzione di errori contabili per mancata imputazione di componenti negativi e/o positivi nel corretto esercizio di competenza. Più precisamente, secondo quanto già chiarito nella Circolare n. 31/E/2013, per evitare fenomeni di doppia imposizione, è riconosciuta la possibilità di imputare fiscalmente il componente reddituale nel corretto periodo di competenza e di sterilizzarlo nel momento in cui è imputato in bilancio a seguito della correzione contabile. Nella circolare aveva anche precisato che la possibilità per il contribuente di rappresentare l’esistenza di elementi di costo non dedotti in precedenti annualità, è limitata ai soli periodi d’imposta ancora suscettibili di attività accertativa al momento di scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione. Ora, con la Risoluzione n. 57/E/2015, va oltre puntualizzando che, a tali fini, è irrilevante l’eventuale presenza di fatti che comportano l’obbligo di denuncia penale, circostanza che fa scattare il raddoppio dei termini per l’accertamento. Quest’intervallo di tempo più ampio è previsto esclusivamente a vantaggio del Fisco, che ha così la possibilità di utilizzare l’esito delle indagini giudiziarie.
 

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