Definizione agevolata degli accertamenti con adesione: oggi primo termine

Il D.lgs 119/2018, anche detto decreto fiscale collegato alla Legge di stabilità 2019, ha introdotto la possibilità di procedere alla definizione agevolata di una serie di situazioni debitorie tributarie. Tra queste, quella che assume rilievo in base al criterio temporale della scadenza più imminente, è la definizione agevolata disciplinata dall’art.2 del decreto in esame.

In particolare è previsto che possano essere definiti, se notificati entro la data di entrata in vigore del decreto (24.10.2018):

  • gli avvisi di accertamento;
  • gli avvisi di rettifica;
  • gli avvisi di liquidazione,
  • gli atti di recupero.

Il requisito essenziale è che tali atti non siano stati impugnati ma siano ancora impugnabili alla stessa data e quindi, sostanzialmente, non devono ancora essere scaduti i termini per l’impugnazione.

La definizione avviene con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori, entro 30 giorni dal 24.10.2018 (termine ultimo: 23.11.2018) o, qualora sia più ampio, entro il termine utile per poter proporre il ricorso. Cerchiamo di chiarire il concetto attraverso un esempio.

Atto notificato il 3 Ottobre
30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto fiscale: 23 novembre
Termine per il ricorso (60 giorni): 2 Dicembre
Il termine più favorevole, entro cui è possibile procedere alla definizione agevolata, è il 2 dicembre.

 

Possono essere definiti anche gli inviti al contraddittorio purché notificati entro il 24.10.2018, data di entrata in vigore del decreto fiscale.

Per quanto riguarda invece gli accertamenti con adesione, definiti entro il 24 ottobre, potranno essere definiti entro 20 giorni dalla predetta data, ovvero entro il 13 novembre, corrispondendo solamente le imposte (ridotte / rideterminate per effetto dell’accordo tra contribuente e fisco).

 

Tipo di atto Requisito Scadenza definizione
Invito al contraddittorio Ricevuto entro il 24/10 23.11.2018
Accertamento con adesione Sottoscritto entro il 24/10 13.11.2018

 

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme in un’unica soluzione, oppure con il pagamento della prima rata, entro i termini previsti. L’importo dovuto può essere dilazionato al massimo in 20 rate trimestrali, tuttavia è importante chiarire che non è possibile utilizzare alcun credito in compensazione