Iva indebita: rimborso entro due anni dalla restituzione alla controparte

Con risposta n. 66 del 12.11.2018 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il cedente/prestatore deve presentare rimborso  entro due anni per recuperare l’IVA addebitata in fattura, riversata poi all’erario dal cessionario committente a seguito di accertamento con adesione.

Il caso riguarda una società Alfa che ha stipulato un contratto con la società Beta per la vendita di un impianto. L’impianto ha avuto problematiche di avvio e di messa a punto, nonostante ciò la società Alfa ha emesso una fattura con IVA nei confronti di Beta, la quale ha pagato. La società Beta, successivamente, ha subito un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate in cui gli veniva contestato il pagamento della fattura dell’impianto: secondo l’Agenzia, infatti, si trattava più di un pagamento relativo ad un risarcimento danni che al pagamento dell’impianto, e per tale natura l’operazione avrebbe dovuto essere considerata fuori campo Iva (anziché imponibile Iva come è avvenuto). L’Agenzia pertanto contesta la detrazione dell’IVA da parte della società Beta.
Durante la controversia con l’Agenzia delle Entrate la società Beta decide alla fine di pagare l’importo richiesto dall’Amministrazione finanziaria, comprensivo di interessi e sanzioni, tramite la procedura di accertamento con adesione.
Beta, poi, chiede alla società Alfa la restituzione dell’IVA indebitamente indicatale in fattura e poi da essa stessa (Beta) versata definitivamente all’erario tramite l’accertamento con adesione.
A seguito di questa richiesta la società Alfa chiede all’Agenzia delle Entrate come recuperare l’Iva regolarmente versata in sede di liquidazione, in particolare se sia necessario presentare istanza di rimborso o se possa chiedere a Beta di emettere una nota di variazione Iva, che Alfa poi provvederà a registrare e portare in detrazione in sede di liquidazione Iva.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che non sia possibile chiedere a Beta l’emissione di una nota di variazione non avendo la società BETA effettuato alcuna operazione fiscalmente rilevante ai fini IVA per cui ricorre l’obbligo di certificazione.
La società Alfa potrà, invece, una volta restituito a Beta l’ammontare dell’Iva originariamente addebitata, chiedere il rimborso dell’Iva non dovuta, e accertata definitivamente, entro 2 anni dalla restituzione (art. 30-ter DPR 633/72).

 

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