Detrazione spese edilizie valide anche senza trasmissione all’ENEA

La mancata o tardiva trasmissione all’Enea delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della detrazione fiscale. È questo quanto chiarito con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, con cui l’Agenzia delle Entrate, condividendo un parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, chiarisce che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente e fino al 30 dicembre 2019 pari al 50% della spesa.

La legge di Bilancio 2018 infatti ha introdotto l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2018, di trasmettere all’Enea alcune informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio per usufruire della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, attualmente e fino al 30 dicembre 2019 fissata al 50%.

L’invio riguarda solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili e l’acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe energetica A per i forni), sempre se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, seppure ammessi alla detrazione per ristrutturazioni edilizie, non comportano risparmio energetico.

Attenzione la risoluzione riguarda gli interventi che accedono alla detrazione dall’imposta lorda di cui all’art. 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come disciplinata dal citato art. 16 del decreto legge n.63 del 2013.

Resta invece fermo l'obbligo della comunicazione sanzionabile con la revoca della detrazione per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e attualmente  disciplinata dall’art. 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013.

Non sarà sanzionabile pertanto la mancata comunicazione:

  • per i lavori  relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.
  • per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per le ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonche' A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
  • L'elenco dei lavori non sanzionabili in base alla risoluzione dovrebbero essere quelli risultanti dal sito Enea relativi al Bonus casa

Sarà sanzionabile la mancata comunicazione relativa:

  • agli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e di tutti i lavori previsti dall’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013 n.63.

Per tali lavori infatti vengono previste  sanzioni per i professionisti che devono effettuare l’attestazione e la decadenza dal beneficio.

La risoluzione richiede un aggiornamento della guida dell'Agenzia delle Entrate che chiarisca l'elenco dei lavori per cui la mancata comunicazione comporti la decadenza dell'agevolazione e quali invece anche se  non comunicati non rischiano conseguenze. La materia infatti è una delle piu' complesse e frammentate della nostra legislazione e richiede invece di essere chiara, proprio per il grande impatto sui contribuenti.

La Risoluzione è allegata a questo articolo. 

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