Fattura elettronica appalti pubblici: definite le regole tecniche

La Legge di bilancio 2008 haintrodotto l’obbligo di fatturare elettronicamente, attraverso il Sistema di interscambio, le operazioni effettuate verso amministrazioni ed enti pubblici. La definizione delle regole tecniche (Core Invoice Usage Specification) e delle modalità applicative nel contesto nazionale italiano per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici è contenuta nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 99370 del 18 aprile  2019 e qui allegato.

Come ricorda il documento di prassi, il Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 attua gli obblighi di cui alla citata legge n. 244 del 2007 e definisce:

  • il formato per le fatture elettroniche verso la PA,
  • le regole di colloquio con il Sistema di interscambio,
  • le linee guida per le PA,
  • le misure di supporto per gli utenti,
  • la disciplina per l’utilizzo degli intermediari.

Il Decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, recepisce nell’ordinamento italiano le disposizioni contenute nella Direttiva 2014/55/UE, prevedendo:

  • che a decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, nonché alle regole tecniche oggetto del presente provvedimento;
  • che le fatture elettroniche devono rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano definita con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in commento;
  • che per le amministrazioni aggiudicatrici subcentrali l'obbligo decorre dal 18 aprile 2020.

In particolare la CIUS per la fatturazione elettronica nell’ambito degli appalti pubblici dello Stato italiano è definita nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento di ieri. Attenzione va prestata la fatto che le fatture elettroniche che non rispettano le restrizioni definite nella CIUS sono oggetto di scarto e, pertanto, si considerano non emesse. 

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