Dichiarazione dei redditi 2019: detrazione per le spese asili nido

Come ogni anno, per le spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido è èpossibile usufruire nella dichiarazione dei redditi di una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% delle predette spese. Le bambine e i bambini per i quali compete l’agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano asili nido sia pubblici che privati. Pertanto, ciò che rileva ai fini della detraibilità della spesa è l’ammissione e la frequenza dell’asilo nido, e non anche l’età e il compimento degli anni del minore.
In generale, la detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono e rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per:

  • la frequenza delle cosiddette “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido;
  • il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano dagli assistenti domiciliari definiti “Tagesmutter” (c.d. “mamma di giorno”). 

La detrazione è alternativa al contributo erogato dall'INPS tramite un pagamento diretto al genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati o per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

L’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a euro 632 per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori. In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo. 

Attenzione va prestata al fatto che non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2019 (punti da 701 a 706) con il codice 33. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.