Dichiarazione di successione rettificativa: chiarimenti delle Entrate

È possibile rettificare un errore materiale contenuto nella dichiarazione di successione che non incide sulla determinazione della base imponibile anche oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della dichiarazione stessa versando le imposte ipocatastali, la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo e i tributi speciali. E' questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta 92 del 4 novembre 2018

Il quesito riguarda una contribuente che ha presentato, in data 01.02.2018, la dichiarazione di successione del coniuge all'ufficio competente indicando erroneamente come data di decesso il 26.06.2016 anziché il 26.06.2017. L'istante ha chiesto se sia possibile procedere alla variazione della data di morte indicata in modo errato.

Nel rispondere le Entrate hanno chiarito come, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvato con Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS), la dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della  successione. In particolare, il decreto stabilisce che, fino alla scadenza del termine di presentazione, la dichiarazione di successione può essere modificata. 

Tale disposizione non può trovare applicazione nel caso di specie, dal momento che la contribuente intende integrare la dichiarazione di successione già presentata, oltre il termine di un anno. In precedenti documenti di prassi veniva rilevato che il principio dettato dall’articolo 31, comma 3, del TUS deve essere coordinato con la previsione dettata dall’articolo 33, comma 2, del medesimo TUS secondo cui “in sede di liquidazione l’Ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile”. Dal combinato disposto delle norme si desume che al di fuori delle ipotesi di errore materiale o di calcolo che emergono ‘ictu oculi’, eventuali precisazioni o rettifiche per poter essere prese in considerazione dall’ufficio devono essere effettuate nelle stesse forme e negli stessi termini previsti per la dichiarazione che si intende correggere.

Nel caso in esame deve ritenersi che la contribuente possa procedere alla rettifica dell’errore materiale contenuto nella dichiarazione di successione e che non incide nella determinazione della base imponibile, presentando una dichiarazione rettificativa e versando, per le formalità di trascrizione,

  • le imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ex articolo 3 della Tariffa, allegata al D.Lgs. n. 347/1990,
  • la tassa ipotecaria,
  • l’imposta di bollo,
  • i tributi speciali.

 

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