Dichiarazione redditi persone fisiche 2018: novità del nuovo modello

Pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello e le istruzioni del modello di dichiarazione dei redditi 2018 per le persone fisiche riferito all'anno di imposta 2017. Ecco le principali novità del modello:

  • Cedolare secca: dal 1° giugno 2017 i comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni;
  • Locazioni brevi: dal 1° giugno 2017 i redditi dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve;
  • Premi di risultato e welfare aziendale: innalzato da 2.000 euro a 3.000 euro il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata. Il limite è innalzato a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017;
  • Addizionale comunale all’Irpef: nel rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017” presente nel frontespizio del modello è stata inserita la casella “Fusione comuni”;
  • Sismabonus: da quest’anno sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico;
  • Ecobonus: percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;
  • Spese d’istruzione: è aumentato a 717 euro il limite delle spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione;
  • Spese sostenute dagli studenti universitari: per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19% dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
  • Spese sanitarie: limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti;
  • Art-bonus: dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d’imposta per le erogazioni cultra anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
  • Dichiarazione integrativa – Quadro DI. È stata modificata la gestione del credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza. Da quest’anno, tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all’ammontare dell’eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata;
  • Borse di studio: sono esenti le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34;
  • Contributo di solidarietà: da quest’anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato “contributo di solidarietà”
  • 5 per mille: da quest’anno è possibile destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette;